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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26929/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, in sede di giudizio abbreviato confermato in appello, di una rapina aggravata e di lesioni volontarie aggravate commesse in danno della persona offesa durante la sottrazione di un telefono cellulare in data 28 dicembre 2024. Il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della riqualificazione del fatto in furto con strappo, assumendo che la violenza sarebbe stata solo strumentale a divincolarsi e a fuggire, e che la caduta della vittima sarebbe stata un effetto indiretto e involontario; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, invocata per il modesto valore del bene sottratto e per una riduzione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già prospettate in appello e disattese dalla Corte territoriale. Quanto alla qualificazione giuridica, ha ribadito che la motivazione d'appello aveva correttamente individuato la configurabilità della rapina, valorizzando l'uso di violenza non solo sulla cosa ma anche direttamente sulla persona, con conseguente esclusione del furto con strappo. Quanto all'attenuante di lieve entità, ha osservato che la Corte di merito aveva logicamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dell'azione e della violenza impiegata, nonostante il modesto valore del telefono. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo di concorso di persone nella rapina contestata

  • art. 628, commi 2 e 3, n. 3-ter c.p.

    norma incriminatrice della rapina aggravata contestata e ritenuta correttamente integrata per la violenza esercitata anche sulla persona

  • art. 582 c.p.

    norma base delle lesioni volontarie contestate

  • art. 585 c.p.

    aggravante delle lesioni volontarie contestate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    parametro dei motivi di ricorso dedotti, ma i vizi prospettati sono stati ritenuti manifestamente infondati e non specifici

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato solo in funzione comparativa, per escludere la riqualificazione del fatto in furto con strappo

  • art. 311 c.p.

    norma dell'attenuante della lieve entità, ritenuta applicabile anche alla rapina dopo Corte cost. n. 86 del 2024, ma non integrata nel caso concreto

  • Corte cost. n. 86 del 2024

    richiamata per affermare l'applicabilità dell'attenuante di lieve entità anche al delitto di rapina

  • art. 624-bis cod. pen.

    richiamato quale fattispecie alternativa invocata dal ricorrente, non ritenuta configurabile

  • art. 628 cod. pen.

    fattispecie di rapina ritenuta correttamente applicata

  • art. 311 cod. pen.

    attenuante della lieve entità richiamata e esclusa nel caso concreto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che mirino soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio o a contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già reso una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La distinzione tra rapina e furto con strappo va operata verificando se la violenza sia stata esercitata anche direttamente sulla persona offesa: se la violenza travalica la mera azione sulla cosa e incide sulla vittima, resta integrata la rapina.
  • L'attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione globale della condotta, delle modalità esecutive, dell'entità del danno o del pericolo e degli altri elementi del fatto; non basta il solo modesto valore del bene sottratto.
  • L'attenuante di lieve entità non è configurabile quando le modalità della condotta evidenzino una violenza apprezzabile o comunque una significatività offensiva incompatibile con la ridotta gravità complessiva del fatto.
  • La mera reiterazione in cassazione di doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza impugnata, integra un motivo non specifico e quindi manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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