Cassazione Civile, Ordinanza n. 02643/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ordinanza riguarda un accertamento fiscale notificato a una contribuente per l'anno d'imposta 2004, fondato su indagini bancarie eseguite nell'ambito di una verifica nei confronti di una società di capitali della quale la contribuente deteneva una quota del 6,5%. Dalle movimentazioni del suo conto corrente erano emersi versamenti e prelievi ritenuti non giustificati, poi in parte ridotti dall'Ufficio a seguito di istanza di accertamento con adesione. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo: 1) che la CTR avesse erroneamente qualificato i maggiori importi come reddito d'impresa commerciale, senza individuare l'attività produttiva del reddito e senza considerare che ella svolgeva attività agricola con reddito agrario; 2) che le norme sulle indagini bancarie non consentirebbero di presumere in modo "automatico" un maggior reddito senza previa indicazione della fonte e della natura del reddito, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.; 3) che l'avviso fosse illegittimo perché l'Ufficio non aveva allegato l'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari, con lesione del diritto di difesa e dei requisiti motivazionali dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, non grava sull'Amministrazione l'onere di individuare preventivamente la fonte del reddito o di specificare l'attività produttiva da cui deriverebbero le movimentazioni: una volta accertati versamenti e prelievi non giustificati, spetta al contribuente dimostrare che le somme sono già state considerate nelle dichiarazioni o che sono fiscalmente irrilevanti. Ha escluso che si tratti di una presunzione "in bianco" e ha richiamato l'orientamento secondo cui, per l'imprenditore agricolo, l'eventuale eccedenza rispetto ai limiti normativi può assumere natura di reddito d'impresa ed essere accertata nella sua effettiva consistenza. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e non deve essere motivata o allegata al contribuente; la sua mancata esibizione non determina illegittimità dell'accertamento, salvo che si deduca e provi la materiale assenza dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo, circostanza non allegata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento, e il contribuente deve fornire prova contraria circa la loro irrilevanza fiscale; non è richiesto all'Ufficio di indicare preventivamente la specifica fonte del reddito.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
le risultanze delle indagini bancarie sono utilizzabili ai fini dell'accertamento; l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che sia violato il principio sull'onere della prova, poiché l'Amministrazione assolve il proprio onere con l'acquisizione delle movimentazioni bancarie e il contribuente deve giustificarle.
art. 32 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917
per l'attività agricola oltre i limiti previsti, l'eventuale eccedenza può assumere natura di reddito d'impresa.
art. 34 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del reddito agrario e ai suoi criteri di determinazione forfetaria.
art. 55 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917
richiamato per sostenere che il reddito agrario diventa reddito d'impresa solo al ricorrere delle condizioni di legge; la Corte però ribadisce che, se si supera il limite, l'eccedenza è accertabile come reddito d'impresa.
art. 56 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917
viene richiamato quale criterio di determinazione del reddito d'impresa nell'ipotesi di eccedenza rispetto ai limiti dell'attività agricola.
art. 7 l. 22 luglio 2000, n. 217
invocato dalla ricorrente in relazione all'autorizzazione alle indagini bancarie; la Corte non ne ravvisa una violazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per il requisito di motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene che la mancata allegazione dell'autorizzazione non incida sulla validità dell'avviso.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di accertamento e motivazione dell'atto IVA, ma la Corte esclude l'illegittimità derivante dalla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-bis e comma 1-quater
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, l'Amministrazione non ha l'onere di indicare preventivamente la specifica fonte del reddito: una volta acquisite movimentazioni non giustificate, spetta al contribuente provare che le somme sono già confluite nelle dichiarazioni o sono fiscalmente irrilevanti.
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie non integrano una presunzione "in bianco" e non violano il principio dell'onere della prova, poiché la presunzione legale sulla rilevanza delle movimentazioni opera entro il perimetro normativo previsto e il contribuente conserva piena possibilità di prova contraria.
- L'attività di imprenditore agricolo non esclude l'accertamento di un reddito d'impresa per la parte eccedente i limiti normativi dell'attività agricola; in presenza di indici di capacità patrimoniale incompatibili con il reddito forfetario dichiarato, l'Ufficio può accertare la reale consistenza dell'imponibile.
- L'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ha funzione interna-organizzativa, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione al contribuente non comporta di per sé invalidità dell'accertamento, salvo prova della sua materiale assenza e di un concreto pregiudizio difensivo.
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