Cassazione Penale, Ordinanza n. 13225/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna di due imputati per favoreggiamento personale. In cassazione essi hanno dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 378 c.p., sostenendo che il verbale di sommarie informazioni non potesse essere considerato corpo di reato ed fosse inutilizzabile; hanno inoltre sostenuto che la condotta contestata emergeva già dalle immagini di videosorveglianza e che la Corte d'appello non aveva motivato sulla dedotta nullità delle sommarie informazioni, assunte senza le garanzie dell'art. 63 c.p.p.; 2) violazione degli artt. 495 e 603 c.p.p., per avere il giudice di appello disposto d'ufficio la rinnovazione istruttoria senza invitare la difesa a formulare eventuali richieste di prova, in asserita violazione della parità delle parti; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p., per la pretesa ambiguità e scarsa chiarezza delle immagini delle telecamere; 4) vizio di motivazione, poiché i giudici avevano riconosciuto che il favoreggiamento deve essere idoneo a sviare o rallentare le indagini, senza però spiegare quale effetto concreto la condotta avrebbe potuto avere sullo sviluppo delle indagini nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e comunque generici; i restanti due motivi sono stati considerati ripropositivi di censure già esaminate e confutate dai giudici di merito con motivazione completa e logica. Per effetto di ciò, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Ai ricorrenti è stata inoltre applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
norma incriminatrice del favoreggiamento personale; la censura difensiva sulla sua applicazione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 63 c.p.p.
richiamato per sostenere la nullità delle sommarie informazioni assunte senza garanzie; la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 495 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 603 c.p.p. per contestare la rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio in appello; censura ritenuta infondata.
art. 603 c.p.p.
richiamato per contestare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
art. 192 c.p.p.
richiamato per contestare la valutazione delle immagini di videosorveglianza; la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già confutate.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di favoreggiamento personale, il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sull'erronea applicazione della norma incriminatrice e sull'utilizzabilità degli atti siano formulate in modo generico o manifestamente infondato, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito.
- La dedotta nullità di sommarie informazioni e le contestazioni sull'acquisizione della prova devono essere sorrette da una specifica allegazione delle ragioni di invalidità e del concreto pregiudizio processuale; in difetto, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La censura relativa alla rinnovazione istruttoria in appello richiede la dimostrazione di una reale violazione del contraddittorio o della parità delle parti; una deduzione meramente assertiva non è sufficiente.
- Quando la decisione di merito abbia già esaminato in modo completo e logico la valenza probatoria degli elementi acquisiti, il ricorso che si limiti a riproporre le medesime contestazioni senza individuare specifici vizi logici o giuridici è inammissibile.
- La condotta di favoreggiamento personale è rilevante se idonea a sviare o rallentare le indagini; tuttavia, una censura sul punto deve confrontarsi con l'accertamento concreto compiuto dai giudici di merito circa l'effettiva incidenza della condotta sul procedimento investigativo.
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