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Sentenza

Sentenza n. 13046/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento delle ordinanze di sgombero ex art. 47 d.lgs. 159/2011 notificate rispettivamente il 20 marzo 2026-OMISSIS-, il 21 marzo 2026-OMISSIS-, e conosciuta in data 31 marzo 2026 -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202606784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre ordinanze di sgombero adottate dall’Anbsc ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, rivolte a locatari e occupante degli immobili confiscati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava tre ordinanze di sgombero relative a immobili che, prima della confisca, risultavano di sua proprietà. Deduceva censure concernenti l’illegittimità della confisca, il difetto di motivazione delle ordinanze e l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale. L’Anbsc eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Gli immobili erano stati confiscati con provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria divenuti definitivi; le ordinanze di sgombero erano invece indirizzate ai soggetti che occupavano o detenevano materialmente gli immobili, tra cui due locatari titolari di contratti condizionati alla definitività della confisca e un mero occupante.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza, ritenendo sussistente la propria competenza in forza dell’art. 135, comma 1, lettera p), c.p.a. Ha invece accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e dichiarato il ricorso inammissibile, perché le ordinanze contenevano ordini personali di rilascio rivolti ai detentori o occupanti degli immobili, non alla precedente proprietaria. La lesione della posizione reale della ricorrente derivava dalla confisca, adottata dall’autorità giudiziaria ordinaria e ormai coperta dal giudicato, non dalle successive ordinanze di sgombero dell’Anbsc. Il TAR ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che le censure sarebbero state comunque manifestamente infondate: le doglianze sulla confisca avrebbero dovuto essere rivolte al giudice ordinario; l’ordinanza di sgombero, una volta divenuta definitiva la confisca, ha natura vincolata e costituisce atto dovuto, sicché non richiede una motivazione puntuale. L’omessa partecipazione procedimentale, in presenza di un atto vincolato, determina una mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011

    L’ordinanza di sgombero è adottata dall’Anbsc dopo la definitività della confisca dei beni, per ordinarne la liberazione agli occupanti o detentori.

  • art. 135, comma 1, lettera p), c.p.a.

    Attribuisce al TAR Lazio la competenza sulla controversia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa partecipazione procedimentale non comporta l’annullabilità dell’atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, previo avviso alle parti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un’ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 spetta ai destinatari personali dell’ordine di rilascio, ossia ai soggetti che detengono o occupano l’immobile, e non al precedente proprietario quando la sua posizione è stata incisa dalla distinta misura di confisca ormai definitiva.
  • Le contestazioni relative alla legittimità della confisca disposta nell’ambito di una misura di prevenzione patrimoniale devono essere proposte dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria competente e non possono essere introdotte mediante l’impugnazione della successiva ordinanza amministrativa di sgombero.
  • Una volta divenuta definitiva la confisca, l’ordinanza di sgombero prevista dall’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 ha natura vincolata e costituisce atto dovuto dell’amministrazione; pertanto, non richiede una motivazione puntuale ulteriore rispetto al presupposto della confisca definitiva.
  • Nei procedimenti diretti all’adozione di un’ordinanza di sgombero vincolata, l’omessa partecipazione procedimentale integra una mera irregolarità non invalidante quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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