Sentenza n. 512/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ingiunzione di pagamento notificata alla ricorrente in data 10 febbraio 2012, con la quale il Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha ingiunto alla Italgas il pagamento in favore dell’Autorità Portuale della somma di euro 9.161,02 per canoni demaniali relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; - dell’ingiunzione di pagamento notificata alla ricorrente in data 10 febbraio 2012, con la quale il Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha ingiunto alla Italgas il pagamento in favore dell’Autorità Portuale della somma di euro 10.858,39 per canoni demaniali relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzioni di pagamento relative ai canoni demaniali per gli anni 2009 e 2010, calcolati applicando il 100% della tariffa per le aree coperte di facile rimozione
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le ingiunzioni con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 9.161,02 per il 2009 e di euro 10.858,39 per il 2010, sostenendo che l’occupazione del sottosuolo demaniale mediante una conduttura interrata avrebbe dovuto essere assoggettata al canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene, pari al 10% del canone ordinario, oppure, in subordine, alla riduzione del 50% prevista per il mancato godimento esclusivo del bene. Ha dedotto violazione degli artt. 39 cod. nav. e 37 reg. esec. cod. nav., dell’art. 6 del d.m. Marina mercantile 19 luglio 1989, degli artt. 8 e seguenti d.lgs. 164/2000, dell’art. 112 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 3, 7 e 8 l. 241/1990, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta e illogicità. Secondo la ricorrente, la conduttura non svilupperebbe volumetria utilizzabile o praticabile, non sarebbe una costruzione in muratura e lascerebbe libero l’uso della superficie sovrastante; inoltre, il servizio di distribuzione del gas perseguirebbe un fine di pubblico interesse e non produrrebbe un lucro direttamente derivante dal bene demaniale. L’Autorità resistente ha eccepito la tardività del ricorso e l’intervenuto giudicato su analoghe questioni riferite ad altre annualità.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. L’eccezione di irricevibilità è stata rigettata perché il giudizio originario davanti al giudice ordinario era stato tempestivamente introdotto mediante opposizione alle ingiunzioni, entro il termine decorrente dalla loro notifica del 10 febbraio 2012; il termine non poteva essere ancorato a precedenti determine o ad altri atti. È stata respinta anche l’eccezione di giudicato, poiché la precedente sentenza riguardava canoni relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, mentre il presente giudizio concerneva il 2009 e il 2010: le pretese patrimoniali relative a distinti periodi di occupazione sono autonome e il giudicato non si estende automaticamente alle annualità diverse. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima l’applicazione della tariffa per le opere di facile rimozione. La conduttura interrata non costituisce una mera occupazione di area scoperta, poiché condiziona le attività esercitabili sulla superficie sovrastante; secondo la circolare ministeriale n. 120/2001, le condutture possono essere ricondotte alle opere di facile rimozione. La nozione di superficie virtuale rileva soltanto per quantificare l’area occupata e non comporta, di per sé, l’applicazione di un canone agevolato. È stato escluso il canone ricognitorio del 10% previsto dall’art. 39, comma 2, cod. nav., poiché la società, operando con finalità di lucro, trae proventi dall’attività di distribuzione del gas, e le condotte sono strumentali e necessarie alla produzione di tali ricavi, anche se il nesso con il bene demaniale è indiretto e mediato. È stata negata anche la riduzione del 50% per mancato godimento esclusivo: oltre alla questione della tardività della relativa censura, la concessione attribuiva alla società l’uso esclusivo dell’area e non era stata fornita prova di un uso contestuale da parte di altri soggetti. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 39 cod. nav.
canone di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni
Il canone ricognitorio agevolato non è applicabile quando il concessionario trae dal bene demaniale, anche indirettamente e attraverso un nesso di strumentalità necessaria, proventi economici dall’attività esercitata.
art. 37 reg. esec. cod. nav.
canone di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni
Concorre a individuare il regime agevolato dei canoni, subordinato alla ricorrenza dei relativi presupposti economici e funzionali.
art. 6 d.m. Marina mercantile 19 luglio 1989
I canoni annui ... sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli
Prevede il canone ridotto per le concessioni rientranti nel regime richiamato dagli artt. 39 cod. nav. e 37 reg. esec. cod. nav., ma non trova applicazione quando il concessionario ricava proventi dall’utilizzo strumentale del bene.
art. 4 d.m. Marina mercantile 19 luglio 1989
Prevede la riduzione invocata per il caso di mancato godimento esclusivo del bene demaniale; nel caso concreto la riduzione è stata esclusa perché la concessione attribuiva l’uso esclusivo e non era stata fornita prova di uso contestuale.
circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/2001
gli impianti, i manufatti e le opere ... si considerano di “facile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere C, D, F e G
Le condutture interrate sono riconducibili alle opere di facile rimozione; la nozione di superficie virtuale riguarda la quantificazione dell’area occupata e non determina automaticamente un canone agevolato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito al TAR di motivare mediante richiamo alle motivazioni di una precedente sentenza ritenuta pertinente.
Massime di principio
- Per la determinazione dei canoni demaniali, una conduttura interrata non integra necessariamente una mera occupazione di area scoperta: se la sua presenza condiziona le attività esercitabili sulla superficie sovrastante, l’occupazione può essere assoggettata alla tariffa prevista per l’opera demaniale di facile rimozione.
- La nozione di superficie virtuale utilizzata nella disciplina dei canoni demaniali attiene alla quantificazione dell’area occupata e non comporta, in assenza di una specifica previsione, l’applicazione di un canone agevolato né modifica automaticamente la classificazione dell’opera.
- Il canone ricognitorio previsto dall’art. 39, comma 2, cod. nav. non spetta al concessionario che tragga proventi economici dall’attività esercitata mediante opere insistenti sul bene demaniale, anche quando il profitto derivi indirettamente dall’attività e il bene sia soltanto strumentale alla produzione dei ricavi.
- Il giudicato relativo alla quantificazione di canoni demaniali per determinate annualità è circoscritto ai periodi di occupazione oggetto della relativa pronuncia e non preclude, per difetto di pregiudizialità tecnica, il giudizio concernente annualità diverse.
- Quando l’opposizione a un’ingiunzione di pagamento è proposta tempestivamente davanti al giudice ordinario e tale giudice dichiara la propria incompetenza o giurisdizione, il termine per la tutela giurisdizionale deve essere riferito alla notifica dell’ingiunzione, quale atto lesivo, e non a precedenti atti presupposti o connessi.
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