Sentenza n. 25/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento - dell’atto dell’Anas s.p.a. del 10 febbraio 2025 (CDG.ST TO AGRAO.REGISTRO UFFICIALE.U.0114625) di rigetto della richiesta di autorizzazione a poter esporre un’insegna di esercizio in vista dalla SS 26 della Valle d’Aosta al km 98+750 lato destro nel Comune di Saint-Christophe; - di tutti gli atti prodromici, connessi e correlati; - del provvedimento conclusivo del procedimento unico emesso dallo Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta n. 95 del 19 febbraio 2025 di diniego della predetta istanza; - di tutti gli atti prodromici, connessi e correlati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione all'installazione di un'insegna di esercizio visibile dalla SS 26 e provvedimento conclusivo di diniego dello Sportello unico degli enti locali
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto, da parte di ANAS e dello Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta, della richiesta di autorizzazione all'installazione di un'insegna di esercizio di 50 mq, visibile dalla SS 26 nel Comune di Saint-Christophe. Il diniego era fondato sul superamento del limite dimensionale complessivo previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 495/1992, poiché sulla medesima facciata erano già presenti due insegne autorizzate, aventi superficie complessiva di 24,1 mq. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo: che le insegne già presenti, riferite ad attività i cui ingressi non erano collocati sulla facciata, dovessero qualificarsi come mezzi pubblicitari e non come insegne di esercizio; che l'amministrazione avesse considerato soltanto una porzione della facciata e non l'intero edificio; che una precedente autorizzazione del 2010 per un'insegna di analoghe dimensioni avesse generato un legittimo affidamento; che l'imminente trasferimento del tratto stradale al Comune rendesse inapplicabili i limiti per le strade fuori dai centri abitati; che ANAS non avesse esaminato le osservazioni procedimentali presentate dalla società.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le insegne già installate fossero insegne di esercizio, poiché collocate sull'edificio in cui avevano sede le attività cui si riferivano; la normativa non richiede che l'insegna sia posta esattamente in corrispondenza dell'ingresso, essendo sufficiente un collegamento funzionale e spaziale con la sede dell'attività. Ha inoltre interpretato il limite dell'art. 48 del d.P.R. n. 495/1992 come limite complessivo riferito alla facciata dell'edificio, e non come limite applicabile atomisticamente a ciascuna insegna: diversamente, più operatori potrebbero installare ciascuno un'insegna fino a 50 mq, svuotando la previsione normativa e compromettendo la finalità di contenimento dell'impatto visivo e di tutela della sicurezza della circolazione. La censura sulla superficie di riferimento è stata respinta perché non adeguatamente provata e smentita dai conteggi prodotti da ANAS. È stata esclusa la lesione del legittimo affidamento derivante dall'autorizzazione del 2010, poiché essa era scaduta e la nuova istanza doveva essere esaminata alla luce della situazione attuale e della normativa vigente; il limite dimensionale era oggettivo e inderogabile, non espressione di una valutazione discrezionale modificabile. È stata ritenuta irrilevante la prospettata futura declassificazione o cessione della strada al Comune, sia perché non provata, sia perché comunque priva di effetti giuridici attuali. Infine, non è stata ravvisata violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il diniego si fondava su una ragione ostativa chiara e assorbente, resistente alle osservazioni della ricorrente. Le spese sono state compensate per la non immediata chiarezza del provvedimento impugnato e del quadro regolatorio.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 285/1992
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione…
La collocazione di insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'ente proprietario, nel rispetto delle dimensioni, caratteristiche e ubicazione stabilite dal regolamento.
art. 47 d.P.R. n. 495/1992
È insegna di esercizio la scritta, eventualmente accompagnata da simboli o marchi, installata presso la sede dell'attività o nelle sue pertinenze. Non è necessario che essa sia collocata esattamente in corrispondenza dell'ingresso, essendo sufficiente un collegamento funzionale e spaziale con il luogo dell'attività.
art. 48 d.P.R. n. 495/1992
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri quadrati.
Il limite dimensionale massimo deve essere calcolato complessivamente con riferimento alla facciata dell'edificio, considerando tutte le insegne che vi insistono, e non separatamente per ciascuna insegna.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento finale è fondato su una ragione ostativa chiara e assorbente, idonea da sola a sorreggere il diniego e non superata dalle osservazioni dell'interessato.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione come insegna di esercizio, è sufficiente che la scritta sia installata presso l'edificio o le pertinenze in cui ha sede l'attività cui si riferisce; non è necessario che essa sia collocata esattamente in corrispondenza dell'ingresso dell'esercizio.
- Il limite dimensionale previsto per le insegne dall'art. 48 del d.P.R. n. 495/1992 deve essere riferito complessivamente alla facciata dell'edificio e va calcolato considerando tutte le insegne che vi insistono, comprese quelle già autorizzate.
- L'interpretazione del limite come riferito alla superficie complessiva delle insegne sulla facciata è necessaria per evitare che più operatori installino ciascuno un'insegna fino al limite massimo, determinando un effetto cumulativo incompatibile con la finalità di contenimento dell'impatto visivo e di tutela della sicurezza stradale.
- Un'autorizzazione scaduta non fonda un legittimo affidamento alla reiterazione del medesimo titolo quando la nuova istanza deve essere esaminata secondo la situazione attuale e un limite oggettivo e inderogabile stabilito dalla legge.
- La prospettata futura modifica della titolarità o classificazione della strada non incide sull'istanza autorizzatoria se non è stata definitivamente formalizzata e non produce effetti giuridici attuali.
- Non viola l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 il diniego fondato su una ragione ostativa chiara e assorbente, qualora le osservazioni dell'interessato non siano idonee a superarla.
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