Sentenza n. 60/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Sindaco di Ancona quale Ufficiale di Governo n. 59 del 10/7/2014; - della nota prot. 85045 del 20.8.2014; relativamente ai motivi aggiunti: - della delibera di giunta comunale di Ancona n. 675 del 16/12/2014, nonché del documento istruttorio del Dirigente della Direzione Progettazioni, Manutenzioni e Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza del 12/12/2014; - di ogni altro atto o fatto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza della falesia e successiva delibera comunale di esecuzione dei lavori in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 dopo il distacco di un masso dalla falesia del Passetto, con la quale le venivano imposti, insieme ad altri proprietari, la predisposizione entro 15 giorni di uno studio sulla natura della falesia e sulle cause dei movimenti franosi, l'avvio entro un mese di sistemi di protezione e l'immediata esecuzione di opere per rimuovere il pericolo. Ha dedotto la carenza dei presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem, poiché il problema era noto da molti anni e potevano essere utilizzati strumenti ordinari; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tipicità, per l'imposizione di adempimenti complessi, generici e non adeguatamente specificati in termini e modalità; il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e lo sviamento, poiché non era stato accertato il punto di distacco del masso né il coinvolgimento della proprietà della ricorrente e non era stato svolto un sopralluogo in contraddittorio. Ha inoltre dedotto l'impossibilità di eseguire l'ordine, in quanto la falesia sottostante non sarebbe stata nella sua proprietà o disponibilità, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la violazione della partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera comunale che disponeva l'esecuzione dei lavori in danno dei privati, deducendone l'illegittimità derivata e vizi propri per difetto di istruttoria, mancata valutazione della perizia di parte, disparità di trattamento rispetto a un diverso intervento finanziato dal Comune e mancata specificazione dell'importo, delle opere, dei tempi e delle modalità dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando l'ordinanza e la delibera nella parte in cui prevedeva l'intervento in danno della ricorrente. Ha ritenuto che il distacco del masso potesse giustificare misure immediate di interdizione dell'accesso all'area pericolosa, ma non l'imposizione ai privati, mediante potere contingibile e urgente, di rilevanti lavori edilizi e di uno studio tecnico non specificati nel dettaglio, soprattutto a fronte della risalenza del problema e dell'assenza di un accertamento sul punto di origine del distacco. L'istruttoria non aveva chiarito se la proprietà della ricorrente fosse interessata dal pericolo: l'ordinanza richiamava fondazioni e pavimentazioni riferibili al civico n. 6, mentre la ricorrente era proprietaria di un immobile al civico n. 8, censito con un diverso mappale; inoltre, la stessa nota comunale successiva dubitava che la proprietà raggiungesse il ciglio della rupe. Il giudice ha affermato che l'ordinanza contingibile e urgente può essere rivolta soltanto a chi abbia la proprietà o almeno la materiale disponibilità del bene dal quale origina il pericolo, in modo da poter eseguire concretamente gli interventi; tale presupposto non risultava dimostrato. Ha inoltre rilevato che, per un'attività tecnica complessa, occorreva un'istruttoria approfondita, partecipata e in contraddittorio, anche sulla delimitazione delle proprietà e sulla ripartizione delle competenze, mentre gli strumenti ordinari erano idonei alla riedizione del potere. Gli annullamenti sono stati disposti ai fini del riesame e non impediscono al Comune di adottare nuovi provvedimenti, purché preceduti da istruttoria rinnovata, approfondita e partecipata. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione
Il potere contingibile e urgente richiede una situazione di grave pericolo attuale e non può essere utilizzato per imporre a privati lavori complessi, generici e non adeguatamente istruiti quando siano utilizzabili gli ordinari strumenti amministrativi; l'ordine deve inoltre essere rivolto a chi abbia la proprietà o almeno la materiale disponibilità dei beni dai quali origina il pericolo.
art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
Richiamato quale ulteriore base normativa del potere extra ordinem sindacale a tutela dell'incolumità pubblica e privata, secondo i limiti elaborati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione e l'istruttoria devono consentire di individuare concretamente il pericolo, il collegamento con i beni del destinatario e l'adeguatezza delle misure imposte.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative; la decisione valorizza comunque la necessità, per interventi tecnici complessi, di un'istruttoria partecipata e in contraddittorio.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente del sindaco può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo grave, attuale e concreto; un evento pericoloso può giustificare l'interdizione immediata dell'area, ma non automaticamente l'imposizione a privati di lavori complessi e indeterminati, soprattutto quando la situazione di rischio sia risalente e possa essere affrontata con gli strumenti ordinari.
- Un'ordinanza contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza di un bene deve essere rivolta a chi ne abbia la proprietà o almeno la materiale disponibilità, o comunque una relazione con il bene che gli consenta di eseguire gli interventi; non è sufficiente un collegamento meramente presunto tra il destinatario e la fonte del pericolo.
- Quando l'intervento richiede accertamenti tecnici complessi, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria approfondita e partecipata, verificando l'origine del pericolo, la delimitazione delle proprietà coinvolte, il nesso tra il bene del destinatario e il rischio e l'adeguatezza concreta delle opere prescritte.
- Le prescrizioni di un'ordinanza contingibile e urgente devono essere tecnicamente determinate e coerenti con la finalità di prevenire o eliminare il pericolo; ordini generici, privi di specificazione delle opere, dei tempi e delle modalità esecutive, non consentono di verificare né la loro eseguibilità né la loro proporzionalità.
- L'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente per carenza dei presupposti, istruttoria e individuazione del destinatario non impedisce la riedizione del potere, ma vincola l'amministrazione a procedere mediante un'istruttoria rinnovata, approfondita e partecipata, anche ai fini della ripartizione delle competenze e degli oneri economici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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