Cassazione Penale, Ordinanza n. 00415/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, perché sostanzialmente reiterativi di censure già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17 aprile 2024. I ricorrenti contestavano, in sintesi, la mancata qualificazione dei fatti di detenzione e cessione di cocaina nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e censuravano l'aumento di pena per la continuazione. La Corte rileva che tali motivi erano già stati esaminati e disattesi in appello con argomentazioni ritenute puntuali e corrette, e che la motivazione sull'esclusione della lieve entità era ampia e specifica, valorizzando modalità e mezzi dell'azione, organizzazione del traffico illecito, continuità dell'attività, quantitativi trattati e l'elevato grado di purezza della cocaina.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte conferma l'esclusione della qualificazione del fatto come lieve entità, ritenendo decisivi le modalità dell'azione, l'organizzazione del traffico, la continuità della condotta, i quantitativi e l'elevato grado di purezza della sostanza.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata per contestare la mancata riqualificazione del fatto nel comma 5.
art. 616 c.p.p.
Applicato nel dispositivo per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione specifica in appello è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito valorizzi in modo coerente modalità dell'azione, organizzazione dell'attività illecita, continuità del traffico, quantità della sostanza e grado di purezza dello stupefacente.
- In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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