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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00680/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva presentato istanza di rimborso di IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni 1991 e 1992, invocando la definizione agevolata prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Dopo il diniego amministrativo e l’accoglimento del gravame nel merito, aveva promosso giudizio di ottemperanza per dare attuazione alla sentenza passata in giudicato che le riconosceva il rimborso. La Corte tributaria di secondo grado aveva però rigettato il ricorso in ottemperanza, ritenendo di non poter incidere sull’esecuzione del giudicato in presenza della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia sulle condizioni e sulle modalità di esecuzione del giudicato; dall’altro, la violazione delle norme sull’ottemperanza e sul giudicato, lamentando il mancato disposto dei provvedimenti necessari per attuare il rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha censurato la sentenza per non avere applicato il regolamento de minimis e per avere escluso che nel giudizio di ottemperanza si potesse verificare la compatibilità dell’agevolazione con il diritto dell’Unione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha affermato che il giudice dell’ottemperanza non può limitarsi a constatare l’esistenza del giudicato, ma deve individuare con precisione il contenuto degli obblighi da attuare e verificare i presupposti concreti del rimborso, compresa la compatibilità del beneficio con la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e, se del caso, l’applicabilità del regolamento de minimis. Ha inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’ingiunzione di sospensione e la successiva decisione della Commissione europea imponevano di escludere la rimborsabilità dell’IVA e di verificare in concreto gli ulteriori limiti di spettanza del beneficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato, potendo compiere gli accertamenti necessari a delimitare la portata precettiva della sentenza da eseguire.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la base della definizione agevolata/riduzione delle imposte per i contribuenti delle zone colpite dal sisma del 1990.

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    Ha introdotto un fondo e una disciplina di esecuzione dei rimborsi, che non incide sul diritto accertato ma sulle modalità di attuazione.

  • provvedimento Agenzia delle Entrate n. 195405/2017

    È richiamato come atto attuativo della disciplina di finanziamento e pagamento dei rimborsi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola, ma nel giudizio di ottemperanza non impedisce di precisare gli obblighi da eseguire e di verificare i presupposti del rimborso nei limiti del titolo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il valore del giudicato, senza escludere il potere conformativo del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere reale e non apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno del dovere di motivazione effettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di omettere la decisione sui punti devoluti.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Le regole sugli aiuti di Stato impongono il rispetto dei limiti eurounitari e della clausola di sospensione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La clausola di sospensione obbliga gli organi nazionali a non dare esecuzione ad aiuti non autorizzati o sospesi.

  • art. 11, par. 1, regolamento CE n. 659 del 1999

    Richiamato nel contesto delle regole procedurali sugli aiuti di Stato e sulla loro sospensione.

  • artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Richiamati nel ricorso incidentale nel quadro della disciplina eurounitaria invocata dall’Ufficio.

  • art. 81 Cost.

    La disciplina dei rimborsi è letta in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria della spesa pubblica.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    La normativa di esecuzione dei rimborsi è interpretata alla luce dei principi di solidarietà e uguaglianza tra i soggetti colpiti dalla calamità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve individuare e precisare il contenuto effettivo degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire, compiendo gli accertamenti indispensabili per la sua concreta attuazione.
  • Quando il rimborso discende da agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare l’effettiva disponibilità delle risorse e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta.
  • Il giudicato non impedisce al giudice dell’ottemperanza di verificare se la specifica prestazione richiesta sia ancora eseguibile nei limiti della disciplina sopravvenuta e dei vincoli eurounitari, purché non vengano attribuiti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti.
  • In materia di aiuti di Stato, la clausola di sospensione e le decisioni della Commissione sono vincolanti per i giudici nazionali e possono incidere sull’erogazione concreta del beneficio anche quando esista una sentenza passata in giudicato, se l’attuazione del comando richiede la verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione.
  • Le pronunce del giudice tributario devono essere sorrette da motivazione effettiva e non apparente; è nulla la decisione che ometta di confrontarsi con i punti decisivi devoluti e con i presupposti necessari per l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiudizione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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