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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14627/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bahram era stato condannato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 C.d.S. (tasso alcolemico 1,93 g/l e 1,77 g/l) con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di trovarsi entro il triennio dal conseguimento della patente. Ha proposto cinque motivi di impugnazione: (1) vizio di motivazione per mancata verifica del funzionamento/omologazione dell'etilometro (richiamando art. 379 d.P.R. 495/1992 e onere della prova a carico del P.M.); (2) insufficiente prova che il sinistro fosse riconducibile alla sua condotta; (3) errata applicazione dell'aggravante "neopatentato" poiché la patente precedente era stata sospesa e non revocata; (4) errata applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente in assenza di prova certa della responsabilità dell'incidente; (5) omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Inoltre ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione (fatto risalente al 10/12/2015) ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva omesso ogni risposta in ordine alla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, ma la decisione finale è stata pronunciata per intervenuta prescrizione. Il provvedimento è firmato dal Consigliere estensore per impedimento del Presidente ai sensi dell'art. 546, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma penale che sanziona la guida in stato di ebbrezza. È stata applicata per la determinazione della responsabilità penale in base ai valori alcolemici riscontrati (1,93 e 1,77 g/l) e per l'individuazione delle aggravanti collegate all'incidente e al periodo dal conseguimento della patente.

  • art. 186, comma 2-bis Codice della Strada (e aggravanti)

    Richiama le circostanze aggravanti applicate (per esempio il fatto di aver causato un sinistro e la condizione temporale rispetto al conseguimento della patente). Nel caso si è discusso se tali aggravanti fossero correttamente applicate.

  • art. 186-bis Codice della Strada, lett. a)

    Norma richiamata nella doglianza relativa all'aggravante "neopatentato": la censura verteva sul fatto che la precedente sanzione aveva comportato sospensione e non revoca, quindi la qualificazione come neopatentato doveva essere valutata con attenzione sulla base della documentazione della patente.

  • art. 379 d.P.R. 495/1992

    Norme tecniche e procedurali sugli apparecchi etilometrici: la parte eccepiva l'onere, a carico dell'accusa, di provare il corretto funzionamento e l'omologazione dell'etilometro; tale punto era centrale nella doglianza sulla validità delle prove alcolimetriche.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione del reato. Sul punto il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, argomentazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto decisiva e ha determinato l'annullamento senza rinvio.

  • art. 546, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata solo per attestare la regolarità della firma del provvedimento (sostituzione del Presidente da parte del Consigliere più anziano per impedimento).

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio anche quando permangano questioni probatorie non esaminate in modo esaustivo dal giudice di merito.
  • Sulle prove alcolimetriche incombe sull'accusa l'onere di dimostrare il corretto funzionamento, la taratura e l'omologazione dell'etilometro; la difesa deve sollevare con precisione tali questioni e chiedere l'esibizione dei documenti e delle certificazioni tecniche.
  • Per far valere che un sinistro non è riconducibile alla condotta dell'imputato, non sono sufficienti in genere soltanto le dichiarazioni dell'altra parte: sono necessari elementi probatori oggettivi (rilievi della polizia, fotografie, dinamiche, perizie) che colleghino causalmente la condotta dell'imputato all'evento.
  • L'aggravante per neopatentato o per periodo post-conseguimento della patente richiede verifica documentale sulla data di prima immatricolazione/rilascio della patente; sospensioni o restituzioni senza effettivo nuovo rilascio possono incidere sulla configurabilità dell'aggravante.
  • Il giudice di merito deve motivare espressamente sull'applicazione o meno delle attenuanti generiche; l'omessa valutazione può costituire motivo di censura in sede di legittimità.
  • In difesa penale è utile predisporre fin dall'origine istanze e richieste probatorie (verifica etilometro, acquisizione registri, consulenze tecniche) per evitare che la mancata produzione renda difficile la contestazione delle risultanze acquisite.

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