Cassazione Penale, Sentenza n. 45512/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere, contestando la ritenuta "gravità indiziaria" in relazione al capo 1 (partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, art. 74 d.P.R. 309/1990). Le censure si fondavano su: insufficienza e natura congetturale delle prove a suo carico (mancanza di sequestri di droga; deduzioni fondate su intercettazioni, servizi OCP e immagini), inesistenza di prova di un vincolo durevole e reciproco che superi il rapporto sinallagmatico fornitore-acquirente; discrasia temporale tra l'ipotetica operatività dell'associazione (dal marzo 2019) e la commissione dei reati fine (aprile-ottobre 2020), che farebbe ritenere una partecipazione non continuativa o a tempo determinato; e dogliva sull'adeguatezza della misura cautelare, sostenendo che misure meno afflittive avrebbero potuto neutralizzare il pericolo di reiterazione considerato il tempo trascorso dagli eventi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Lecce avesse formulato giudizi apodittici circa la sussistenza del dolo di partecipazione dell'imputato al sodalizio, senza adeguato esame critico del confine tra mera ripetizione di forniture (rapporto fornitore-acquirente) e reale adesione associativa durevole. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Lecce per un nuovo esame, con specifico riferimento alla verifica del dolo di partecipazione e dell'adeguatezza della misura cautelare in relazione agli elementi di prova emersi.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è invocata quale fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che il ruolo di "stabile fornitore" può ricondursi all'art. 74 se sussiste coscienza e volontà di partecipare al sodalizio e contribuire al fine comune, ma sottolinea che la semplice ripetizione di forniture non è di per sé sufficiente senza prova del vincolo durevole e dell'adesione alla struttura associativa.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamata come norma relativa ai reati-merce (traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono i reati fine contestati; la valutazione dei fatti di traffico deve essere congruamente raccordata alla contestazione associativa.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale pertinente ai motivi di cassazione sulle ordinanze cautelari; la censura riguardava la motivazione e l'istruzione sulla gravità indiziaria.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
Norme sul riesame e sugli elementi che il giudice deve valutare in ordine alle misure cautelari; impiegate nella critica alla motivazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria e all'adeguatezza delle misure.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma concernente le esigenze cautelari e la valutazione della misura; richiamata nella censura sull'insussistenza delle esigenze cautelari e sulla possibilità di misure meno afflittive.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione degli atti al giudice competente dopo annullamento in sede di impugnazione; la Corte ha rinviato per nuovo esame ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione associativa di un "fornitore stabile" occorre oltre che la ripetizione delle forniture la prova della coscienza e volontà di aderire al sodalizio e di contribuire al suo fine comune; non basta il rapporto sinallagmatico fornitore-acquirente ripetuto nel tempo.
- La valutazione della gravità indiziaria deve essere motivata in modo non apodittico e deve esplicitare perché gli elementi probatori (intercettazioni, OCP, immagini, somme di denaro) superano la soglia della mera congettura.
- La coerenza temporale tra il periodo di operatività dell'associazione e la serie dei reati-merce è rilevante: periodi di non sovrapposizione o lunghi intervalli senza fatti concreti possono attenuare l'idea di adesione continuativa all'associazione.
- L'assenza di sequestri non esclude automaticamente la gravità indiziaria, ma impone un maggior rigore nella valutazione complessiva delle altre fonti di prova.
- In tema di misure cautelari, il giudice deve considerare la possibilità e l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto al carcere, specialmente quando il ruolo contestato e il tempo trascorso possono rendere attenuato il pericolo di reiterazione.
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