Cassazione Penale, Sentenza n. 232/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., denunciando: (1) la nullità o inutilizzabilità degli atti per presunta scadenza dei termini delle indagini (contestando la correttezza delle iscrizioni anagrafiche/temporali degli atti d'indagine); (2) difetto di specifica motivazione e carenza di gravità indiziaria con riferimento alla mancata individuazione di una locale 'ndranghetistica di Calabrò-Mileto e, soprattutto, alla insufficiente e generica prova della partecipazione personale del ricorrente alla consorteria. I difensori hanno evidenziato la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori (Iannello, Moscato, Arena), la mancata considerazione delle smentite rese da testimoni escussi in sede difensiva (in particolare Colace) e la neutralità di molte intercettazioni e conversazioni in cui il ricorrente compare solo sporadicamente.
La decisione
La Corte ha rigettato la censura relativa ai termini delle indagini (il primo motivo) ritenendo che, alla luce degli atti, la prima iscrizione utile risale al 2015 e che una nuova iscrizione del 2022 aveva aggiornato/innovato l'oggetto delle indagini, con conseguente corretto computo dei termini. Sul secondo motivo la Corte ha invece ritenuto parzialmente fondato il ricorso: pur condividendo l'impianto ricostruttivo generale riguardante la criminalità organizzata locale e la possibile riconducibilità della famiglia Mesiano a quel contesto, ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente verificato e motivato la specifica partecipazione personale di Saverio Mesiano, nonché la consistenza e la convergenza degli indizi. In particolare la Corte ha censurato la mancata valutazione delle smentite rese da Colace, che potevano ridurre la rilevanza delle dichiarazioni di Arena, e ha richiamato la necessità di individuare ruolo, durata e modalità concrete della 'messa a disposizione' del ricorrente per la consorteria. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con espresso ordine di valutare le criticità segnalate (attendibilità di Arena, valutazione delle smentite, convergenza probatoria e individuazione specifica del ruolo del ricorrente).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso: ai fini cautelari è necessario dimostrare, anche indizialmente, lo stabile inserimento nell'organizzazione e la 'messa a disposizione' dell'agente per il perseguimento degli scopi del sodalizio; non è sufficiente la sola appartenenza familiare o riferimenti generici al prestigio.
art. 407 cod. proc. pen.
Richiesta di adeguata motivazione nelle decisioni cautelari e nella ricostruzione dei fatti; il ricorso censurava l'omessa risposta a specifiche eccezioni difensive attinenti alla utilizzabilità degli atti.
art. 273, comma 1 e 1-bis cod. proc. pen.
Norme riferite ai presupposti dell'applicazione della misura cautelare personale (gravità indiziaria e esigenze cautelari); la Corte ha richiamato la necessità che gli indizi convergano e siano specifici rispetto al ruolo del singolo imputato.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 3 e 4)
Regole sulla valutazione degli indizi e sulla loro idoneità a fondare misure cautelari; qui richiamate in relazione alla valutazione della convergenza dell'insieme probatorio.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assunzione di dichiarazioni rilevanti (richiamata in rapporto alla valutazione delle dichiarazioni rese da terzi e alla necessità di considerare le smentite rese in sede difensiva); la mancata considerazione di tali dichiarazioni difensive può incidere sulla valutazione della gravità indiziaria.
d.lgs. 150/2022
Richiamato esclusivamente sotto il profilo temporale: la Corte ha precisato che si deve fare riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore del decreto per il calcolo dei termini delle indagini nel caso di specie e che la nuova iscrizione del 2022 ha aggiornato l'oggetto delle indagini.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Barbaro)
Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa richiede prova (anche indiziale) di uno stabile inserimento e della concreta 'messa a disposizione' per il sodalizio; il prestigio personale richiede comunque l'indicazione del ruolo, della durata e della concreta operatività.
Massime di principio
- La mera riconducibilità familiare a soggetti inseriti nella criminalità organizzata non è sufficiente a fondare la misura cautelare per associazione mafiosa: occorre individuare elementi concreti e specifici attinenti al ruolo e alla stabile messa a disposizione del singolo.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso e in termini di riscontro reciproco; la presenza di smentite o elementi difformi acquisiti dall'indagato può ridurne significativamente il valore e deve essere affrontata espressamente dal giudice.
- Conversazioni intercorse sporadicamente o atti neutri (es. conversazioni su attività lecite) non bastano a provare l'appartenenza stabile a una consorteria; è necessaria una convergenza indiziaria che indichi operatività e ruolo.
- Il giudice che conferma misure cautelari deve rispondere specificamente alle censure difensive e motivare come ogni elemento probatorio contribuisca a delineare la posizione personale dell'indagato (epoca, durata, modalità della partecipazione).
- Sul piano procedurale, la datazione e la corretta iscrizione dei fatti in atti d'indagine sono rilevanti per il computo dei termini: nuove iscrizioni possono aggiornare l'oggetto delle indagini e incidere sul termine di utilizzabilità degli atti.
- In caso di valutazioni non adeguatamente motivate o di omissione di valutazione di smentite rilevanti, la Corte può annullare e rinviare per rinnovata valutazione che affronti espressamente le criticità emerse.
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