Sentenza n. 7474/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione - Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza operatori Economici Qualificati il 3 ottobre 2025, avente a oggetto “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” – fascicolo USAN/1606/2025/sd; - dell’annotazione pubblicata dall’Anac il 4 ottobre 2025 nell’area B del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a carico della Società, di cui si riporta il contenuto: “la Stazione Appaltante (S.A.) ACER Ravenna – C.F. 00080700396 con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 46565 del 25.03.2025 ha segnalato di avere disposto con delibera n. 3 del 23.01.2025 la risoluzione contrattuale dell’affidamento denominato «Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – Lavori di riqualificazione del fabbricato sito in Faenza, via Ponte Romano n. 30 – C.I.G. 9644295401» nei confronti dell’Operatore Economico(O.E.) IMACO S.p.A. – C.F. 08853751009 per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016. In particolare, la S.A. ha precisato che: l’esecuzione dei lavori è stata caratterizzata da continui ritardi, carenza organizzativa, discontinua presenza delle maestranze in cantiere e della mancata realizzazione del fabbricato nonostante la decorrenda dell’intero tempo utile, essendo stato effettuato unicamente lo scavo per le fondazioni, unitamente ad alcuni sottoservizi ed al getto di pulizia consistenti in circa il 5% delle opere; l’impresa non ha fornito elementi a dimostrazione di una reale intenzione di procedere con le lavorazioni in appalto, ACER Ravenna non ha fatto uso distorto del potere risolutivo e non ha disatteso alcuna regola procedimentale. IMACO S.p.A. ha eccepito quanto segue. Fin dalla consegna dei lavori l’O.E. ha rilevato diverse criticità in cantiere (presenza di un’impresa terza operante su un fabbricato confinante, la cui attività impediva l’allestimento dell’area per interferenze sia negli accessi, sia nelle lavorazioni; condizioni igienico-sanitarie degli appartamenti del primo piano del fabbricato ai quali, per gli eventi alluvionali di maggio 2023, era impossibile accedere ed eseguire le demolizioni). L’esecuzione dei lavori è stata interessata da accadimenti eccezionali ed imprevedibili, non imputabili all’impresa, che hanno impedito il completamento delle opere entro il termine previsto, ed in particolare: la sospensione dei lavori a seguito dell’occupazione dell’area di cantiere da altra impresa; le varianti derivanti dalla necessità di spostamento degli impianti elettrici e di distribuzione del gas; la rilevazione della presenza di amianto che ha determinato non previsti interventi di bonifica; l’adozione dell’ordinanza regionale del 26.7.2024 circa il divieto di svolgere attività lavorative nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle 16; la nomina di un nuovo RUP dal 1.10.2024 con le relative tempistiche per il passaggio di consegne; avverse condizioni metereologiche; errori progettuali. Il procedimento di risoluzione è stato irrituale e illegittimo per palesi violazioni procedimentali da parte della S.A. nella fase di contestazione degli addebiti, per mancato rispetto del contraddittorio, per vizi di forma del provvedimento, con utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l’automatica esclusione della partecipazione alle gare pubbliche”; - ove occorrer possa, di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi espressamente inclusa la nota dell’Autorità del 22 maggio 2025, recante “Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione e conseguente annotazione nel Casellario informatico della risoluzione contrattuale per grave inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'annotazione ANAC relativa alla risoluzione, disposta dalla stazione appaltante, del contratto per lavori di riqualificazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 213 d.lgs. 50/2016 e del regolamento ANAC, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che ANAC avrebbe svolto un esame meramente estrinseco, senza motivare adeguatamente sull'utilità della notizia e senza considerare le difese relative alle asserite violazioni del contraddittorio nel procedimento di risoluzione ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 10 l. 241/1990, dell'art. 213 d.lgs. 50/2016 e degli artt. 15 e 18 del regolamento ANAC, nonché difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, lamentando che ANAC non avrebbe adeguatamente considerato le difficoltà esecutive e gli eventi eccezionali e imprevedibili verificatisi nel cantiere: interferenze con altra impresa, eventi alluvionali, varianti sugli impianti, presenza di amianto, limitazioni alle attività lavorative per le ondate di calore, cambio del RUP, condizioni meteorologiche avverse ed errori progettuali. La ricorrente ha inoltre contestato il procedimento di risoluzione, assumendo che il sopralluogo fosse stato comunicato con preavviso insufficiente e che il termine per le controdeduzioni fosse inadeguato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientri tra le notizie utili e annotabili nella sezione B del Casellario ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 e del regolamento ANAC. In tali ipotesi l'obbligo di motivare specificamente sull'utilità della notizia è attenuato, poiché la valutazione legislativa di utilità è già compiuta a monte. ANAC deve verificare l'esistenza dei fatti segnalati, la loro non manifesta infondatezza e la completezza della rappresentazione delle opposte ricostruzioni, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice ordinario nell'accertamento della fondatezza dell'inadempimento, della sua gravità o della legittimità della risoluzione. Il primo motivo è stato respinto perché la stazione appaltante aveva contestato gli addebiti, comunicato il sopralluogo, redatto la relazione sullo stato di consistenza e assegnato un termine per le controdeduzioni; la ricorrente non aveva riscontrato tali richieste. Le contestazioni sul preavviso del sopralluogo e sulla durata del termine per le osservazioni non hanno evidenziato una violazione palese e sostanziale del contraddittorio tale da impedire ogni interlocuzione. Il secondo motivo è stato respinto perché gli eventi dedotti erano stati gestiti mediante sospensioni dei lavori e proroghe del termine, nonostante le quali, alla scadenza del 17 novembre 2024, risultava eseguito soltanto circa il 5% delle opere. Non emergeva quindi una manifesta infondatezza della segnalazione né una evidente non imputabilità dell'inadempimento che imponesse ad ANAC ulteriori approfondimenti o l'archiviazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici e stabilisce le ulteriori informazioni da inserirvi, ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali, del rating di impresa e della qualificazione.
La disposizione fonda il potere di ANAC di annotare nel Casellario le notizie utili, comprese quelle relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento; l'Autorità deve verificare la non manifesta infondatezza e la rilevanza della notizia, senza giudicare nel merito la responsabilità contrattuale.
art. 8, comma 2, lett. b), Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico
La sezione B contiene, tra l'altro, le notizie relative a provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio.
La risoluzione contrattuale per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica di informazione annotabile.
art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016
Il rispetto del procedimento di contestazione degli addebiti e del contraddittorio rileva, nel procedimento di annotazione, solo quando la sua violazione sia palese e sostanziale, tale da impedire totalmente all'operatore economico di interloquire con la stazione appaltante.
art. 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale consente al destinatario di presentare memorie e osservazioni; nel caso concreto il contraddittorio è stato ritenuto garantito dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine per le controdeduzioni.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono stati richiamati dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione nell'operato di ANAC.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie di replica nel giudizio.
Massime di principio
- La risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento rientra tra le notizie tipicamente annotabili nel Casellario informatico; per tali notizie l'obbligo di motivare specificamente sulla loro utilità è attenuato, poiché la valutazione legislativa di utilità è già stata compiuta a monte.
- Nel procedimento di annotazione ANAC deve verificare l'esistenza dei fatti segnalati, la loro non manifesta infondatezza e la completezza e imparzialità della rappresentazione delle posizioni della stazione appaltante e dell'operatore economico, ma non può accertare in via definitiva la gravità o l'imputabilità dell'inadempimento né la legittimità della risoluzione, valutazioni riservate alla stazione appaltante e, in caso di controversia, al giudice competente.
- ANAC deve archiviare una segnalazione di risoluzione contrattuale quando emerga immediatamente, dalla piana lettura degli atti e senza complessi approfondimenti istruttori, una questione di fatto o di diritto dotata di forza persuasiva tale da rendere manifesta l'infondatezza della segnalazione.
- La violazione del contraddittorio nel procedimento di risoluzione rileva, ai fini dell'annotazione, quando sia palese e sostanziale, in particolare quando abbia totalmente impedito all'operatore economico di interloquire; non è sufficiente allegare irregolarità formali o contestare la brevità del preavviso e del termine per le controdeduzioni senza dimostrare una concreta lesione difensiva.
- La presenza di eventi potenzialmente incidenti sull'esecuzione del contratto non rende manifestamente infondata la segnalazione quando tali eventi siano stati gestiti con sospensioni e proroghe e, nonostante ciò, l'esecuzione delle opere sia rimasta gravemente insufficiente.
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