Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1466/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.997,30 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione, per supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, consistente nel mancato deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente debba depositare, insieme al ricorso per ottemperanza, il provvedimento in copia autentica e, quando si chiede l’esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, la prova del suo passaggio in giudicato. Il termine eventuale riferito dalla norma alla prova del passaggio in giudicato riguarda invece i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche non passati in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a. Poiché il certificato previsto dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non era stato prodotto né con il ricorso né entro i termini processuali richiamati dall’art. 73 c.p.a., il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e la costituzione dell’Amministrazione mediante memoria di stile.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, grava sul ricorrente l’onere di depositare la prova del passaggio in giudicato; il carattere eventuale della prova riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a.

    provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato

    La possibilità di chiedere l’ottemperanza di un provvedimento non ancora passato in giudicato opera, secondo la ricostruzione del TAR, per i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo contemplati dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il profilo di inammissibilità è stato sottoposto al contraddittorio in camera di consiglio e la produzione documentale non è stata effettuata neppure entro i termini processuali considerati dal Collegio.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve essere rilasciato dalla cancelleria del Tribunale che ha emesso la pronuncia e prodotto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, mediante il certificato rilasciato dalla cancelleria competente.
  • Il termine eventuale riferito dall’art. 114, comma 2, c.p.a. alla prova del passaggio in giudicato non esonera il ricorrente dall’onere probatorio quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario; tale eventualità concerne i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo che possono essere eseguiti anche prima del passaggio in giudicato.
  • Il mancato deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, non sanato neppure entro i termini processuali assegnati prima della decisione, determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.