Sentenza n. 1466/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.997,30 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione, per supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, consistente nel mancato deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente debba depositare, insieme al ricorso per ottemperanza, il provvedimento in copia autentica e, quando si chiede l’esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, la prova del suo passaggio in giudicato. Il termine eventuale riferito dalla norma alla prova del passaggio in giudicato riguarda invece i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche non passati in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a. Poiché il certificato previsto dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non era stato prodotto né con il ricorso né entro i termini processuali richiamati dall’art. 73 c.p.a., il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e la costituzione dell’Amministrazione mediante memoria di stile.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, grava sul ricorrente l’onere di depositare la prova del passaggio in giudicato; il carattere eventuale della prova riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato.
art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a.
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato
La possibilità di chiedere l’ottemperanza di un provvedimento non ancora passato in giudicato opera, secondo la ricostruzione del TAR, per i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo contemplati dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il profilo di inammissibilità è stato sottoposto al contraddittorio in camera di consiglio e la produzione documentale non è stata effettuata neppure entro i termini processuali considerati dal Collegio.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve essere rilasciato dalla cancelleria del Tribunale che ha emesso la pronuncia e prodotto nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, mediante il certificato rilasciato dalla cancelleria competente.
- Il termine eventuale riferito dall’art. 114, comma 2, c.p.a. alla prova del passaggio in giudicato non esonera il ricorrente dall’onere probatorio quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario; tale eventualità concerne i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo che possono essere eseguiti anche prima del passaggio in giudicato.
- Il mancato deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, non sanato neppure entro i termini processuali assegnati prima della decisione, determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
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