Cassazione Civile, Ordinanza n. 20300/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, era stata depositata dal consigliere relatore una proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo il ricorso inammissibile. La parte ricorrente ha quindi introdotto un "ricorso di ricusazione" nei confronti del relatore, sostenendo che tale proposta non fosse verosimile né attendibile, che il relatore fosse privo di terzietà, indipendenza e imparzialità, e che avesse trascurato la questione di merito essenziale; si chiedeva la sua astensione e, in difetto, la sostituzione con altro magistrato. La doglianza era sostanzialmente fondata sul contenuto della proposta di inammissibilità e sulla sua pretesa erroneità.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile/infondato il tentativo di ricusare il consigliere relatore per il solo contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., ribadendo che la ricusazione è ammessa solo nei casi tassativi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51 c.p.c., interpretati restrittivamente. Ha osservato che la proposta del relatore non ha efficacia decisoria e non costituisce anticipazione del giudizio; perciò non è ricusabile per il fatto di non condividere le valutazioni svolte o perché sfavorevole alla parte. In conclusione, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento della pena pecuniaria ex art. 54, comma 3, c.p.c.; nessuna regolazione delle spese nei confronti della banca, che non aveva svolto difese nel procedimento di ricusazione.
Norme richiamate
art. 376, comma 1, c.p.c.
richiamato per la proposta della relatrice e il procedimento camerale
art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore è atto non decisorio e non integra di per sé motivo di ricusazione
art. 53, comma 2, c.p.c.
disciplina speciale del procedimento camerale di ricusazione con formalità partecipative
art. 52, comma 1, c.p.c.
nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi
la ricusazione è proponibile solo quando ricorrono i casi di astensione obbligatoria
art. 51, comma 1, c.p.c.
elenco tassativo dei casi di astensione obbligatoria, ai quali corrisponde la ricusazione
art. 51, n. 4, c.p.c.
l'ipotesi del giudice che abbia conosciuto del processo in altro grado riguarda la pregressa conoscenza del medesimo processo
art. 54, comma 3, c.p.c.
fonte della condanna alla pena pecuniaria per il rigetto della ricusazione
art. 54, comma 4, c.p.c.
prevede la comunicazione del provvedimento
d.l. n. 168 del 2016
ha modificato l'art. 380-bis c.p.c. riducendo gli oneri motivazionali della proposta
L. n. 197 del 2016
conversione del d.l. n. 168 del 2016
art. 375 c.p.c.
richiamato come base della trattazione camerale accelerata
Massime di principio
- I casi di astensione obbligatoria del giudice e, correlativamente, di ricusazione sono tassativi e di stretta interpretazione; non sono applicabili in via analogica.
- La ricusazione non può essere fondata sul mero dissenso della parte rispetto al contenuto di un provvedimento giurisdizionale tipico o di una proposta di definizione del giudizio sfavorevole alla parte.
- La proposta del consigliere relatore ex art. 380-bis c.p.c. non ha natura decisoria né integra anticipazione del giudizio, ma costituisce una fase interlocutoria interna al procedimento camerale.
- Per proporre ricusazione è necessario indicare specificamente il caso tipizzato di astensione obbligatoria ritenuto sussistente e allegare i relativi mezzi di prova.
- L'eventuale erroneità, parzialità o non condivisibilità della valutazione espressa dal relatore nella proposta non è, di per sé, indice di obbligo di astensione o di causa di ricusazione.
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