Sentenza n. 1778/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto della Questura di-OMISSIS- in data 15 giugno 2026, notificato in data 23 giugno 2026, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno rilasciato in data 15 aprile 2025 per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato a seguito della condanna per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, deducendo violazione di legge, erronea motivazione, erronea valutazione della propria situazione soggettiva e assoluta carenza di istruttoria. Ha sostenuto che la Questura avesse valorizzato esclusivamente fatti risalenti al 2022, senza considerare l’assenza di ulteriori precedenti penali, la regolare permanenza in Italia dal 2013, la condotta successiva ritenuta corretta e l’immediato reperimento di un’attività lavorativa lecita, elementi che avrebbero escluso l’attualità della pericolosità sociale. La condanna, confermata in appello, riguardava maltrattamenti reiterati ai danni della coniuge, commessi anche in presenza della figlia del ricorrente e delle figlie della moglie, con aggressioni fisiche e verbali e minacce di morte. L’Amministrazione ha difeso il provvedimento rilevando la particolare gravità e natura ostativa del reato, riconducibile alla violenza domestica, la prossimità temporale dei fatti e della condanna, la mancata espiazione della pena e la scarsa integrazione lavorativa del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998 consentano di fondare la valutazione di pericolosità sociale anche su condanne non definitive e su comportamenti sintomatici di inclinazione alla devianza o alla violazione delle regole della civile convivenza. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, quando commesso in ambito di violenza domestica, è espressamente considerato dall’art. 18-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998 ai fini della revoca o del diniego del titolo di soggiorno. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di straniero entrato per ricongiungimento familiare, occorre comunque considerare natura ed effettività dei vincoli familiari, legami sociali con il Paese d’origine e durata del soggiorno in Italia; tuttavia ha ritenuto che la Questura avesse svolto una valutazione concreta e adeguatamente motivata. L’Amministrazione non si era limitata alla condanna, ma aveva valorizzato la reiterazione e gravità delle condotte violente, l’offesa arrecata a più componenti del nucleo familiare, la recente condanna e la non esaurita pericolosità, nonché la scarsa e discontinua integrazione lavorativa. L’assenza di precedenti ulteriori, la condotta successiva e il reperimento di un lavoro non sono stati ritenuti sufficienti a superare tali elementi. Il provvedimento è stato quindi considerato frutto di un corretto bilanciamento, con prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sull’interesse alla permanenza in Italia. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che [...] sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato [...] o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva [...] per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
La disposizione consente di considerare ostativa anche una condanna non definitiva e fonda la valutazione dell’inaffidabilità o pericolosità dello straniero ai fini dell’ingresso e del soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La sopravvenuta mancanza dei requisiti di ingresso e soggiorno consente la revoca del permesso; quando ricorrono i presupposti relativi al ricongiungimento familiare, l’Amministrazione deve ponderare anche i vincoli familiari e sociali e la durata del soggiorno.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
consente la revoca o il diniego del titolo di soggiorno in caso di condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all’art. 572 c.p., quando commesso “in ambito di violenza domestica”
La condanna, anche non definitiva, per maltrattamenti commessi in ambito di violenza domestica costituisce specifico presupposto per la revoca o il diniego del titolo di soggiorno.
art. 572 c.p.
maltrattamenti contro familiari e conviventi
Il reato, per la gravità delle condotte reiterate di violenza e sopraffazione nell’ambito familiare, è stato ritenuto un chiaro indice di pericolosità sociale.
art. 380, comma 1, lett. l-ter, c.p.p.
reato ostativo richiamato con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia
Il richiamo è stato utilizzato per qualificare il delitto di cui all’art. 572 c.p. come reato ostativo ai fini della disciplina del soggiorno.
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti
Ha consentito al TAR di definire il ricorso con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio.
art. 74 c.p.a.
richiamo dei precedenti conformi
Il TAR ha richiamato precedenti conformi per motivare sinteticamente il rigetto.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva, per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi commesso in ambito di violenza domestica può fondare la revoca o il diniego del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, 5 e 18-bis del d.lgs. n. 286/1998.
- Quando lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la revoca del permesso non è sottratta alla valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, dei legami sociali con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia; tali elementi devono essere ponderati, ma non prevalgono necessariamente sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
- La valutazione di pericolosità sociale può ritenersi adeguatamente motivata quando l’Amministrazione consideri, oltre alla condanna, la gravità e reiterazione delle condotte violente, il numero e la vulnerabilità delle vittime, la loro collocazione nel nucleo familiare, la prossimità temporale dei fatti e della condanna e gli elementi relativi all’integrazione dello straniero.
- L’assenza di precedenti penali ulteriori, la condotta successiva asseritamente corretta e il reperimento di un’attività lavorativa non escludono, da soli, l’attualità della pericolosità sociale derivante da recenti e gravi condotte di violenza domestica.
- La revoca del permesso di soggiorno è legittima quando risulti da una valutazione concreta e istruttoria che l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica prevale sull’interesse dello straniero alla permanenza nel territorio nazionale.
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