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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11565/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per diffamazione continuata e aggravata per affissione di un volantino e pubblicazione di un annuncio sul web, sostenendo: 1) che il mero inserimento in rete non prova la comunicazione a piu' persone in assenza di elementi che attestino che l'annuncio sia stato effettivamente visionato; 2) che la natura denigratoria dei contenuti non sarebbe stata dimostrata; 3) che non era stato chiarito presso chi si trovasse il computer utilizzato per l'inserimento dell'annuncio e dunque non poteva essere attribuita allo Iezza la responsabilita' per gli annunci online; 4) che non erano state motivate la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando implicitamente la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato i ricorrenti per diffamazione continuata e aggravata. Ha ritenuto provato che la persona offesa fu contattata da piu' soggetti che riferirono di aver trovato il suo recapito nei siti indicati, e ha richiamato il principio secondo cui l'inserimento di un messaggio diffamatorio in un sito normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti integra la comunicazione a piu' persone. Ha inoltre rilevato che l'inserzione online era stata caricata tramite un IP riconducibile alla linea ADSL della famiglia Comentale e che la partecipazione dello Iezza alla campagna diffamatoria poteva essere dedotta dal suo coinvolgimento in almeno un episodio, senza che fosse necessario provare la materialita' del caricamento. La Corte ha ritenuto inoltre corretta la valutazione dei giudici di merito sulla offensivita' del volantino e ha giudicato generiche le doglianze sulla sospensione condizionale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.510,00 ciascuna, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilita' dei ricorsi e per disporre le relative conseguenze economiche (spese e ammenda).

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008 (Tardivo)

    Principio richiamato secondo cui l'inserimento di un messaggio diffamatorio su un sito internet normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti legittima la presunzione della comunicazione a piu' persone.

  • Diffamazione (art. 595 c.p.)

    La sentenza conferma l'applicazione della fattispecie di diffamazione continuata e aggravata rispetto ai fatti accertati (volantino + annunci online), valutando il contenuto come idoneo a ledere la reputazione della persona offesa.

Massime di principio

  • La pubblicazione di contenuti diffamatori su siti internet normalmente frequentati puo' integrare la comunicazione a piu' persone anche in assenza della prova che ciascun utente abbia materialmente scaricato o stampato il contenuto: la visibilita' del sito e le dichiarazioni di terzi che hanno effettivamente visto l'annuncio possono essere idonee a provare la diffusione.
  • La titolarita' o il singolo dispositivo utilizzato per la pubblicazione non e' sempre decisiva: se risulta l'implicazione di un soggetto in una campagna diffamatoria, la sua responsabilita' puo' essere ricavata dalla partecipazione complessiva, anche senza prova della materialita' di ciascuna condotta.
  • La valutazione del carattere denigratorio di un messaggio e' affidata al giudice del merito e si fonda sull'analisi del contenuto complessivo e del significato che puo' essere percepito da potenziali destinatari, non sulla mera apparenza lessicale di singole parole.
  • Le censure generiche sull'insufficiente motivazione relative a questioni come la sospensione condizionale della pena sono deboli se non specificano in che termini la motivazione sarebbe carente; il rigetto di misure alternative richiede censure concrete e circostanziate.
  • In sede di impugnazione, l'assenza di contestazioni su dichiarazioni chiave della persona offesa o di elementi di fatto preferiti dai giudici di merito rende difficile per l'appellante ribaltare la ricostruzione, soprattutto quando la Corte di legittimita' ha un consolidato orientamento giurisprudenziale di riferimento.

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