Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Bari, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in relazione all’istanza del 28.10.2024, recante la diffida al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232); nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art.6-bis del D.L. n. 387/1987, (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell’art. 6-bis cit., e con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sull'istanza del 28 ottobre 2024, con la quale aveva diffidato l’Istituto a ricalcolare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto al beneficio, l’obbligo dell’INPS di rideterminare e corrispondere l’indennità di buonuscita, nonché il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. Il giudizio, inizialmente introdotto con il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a., è stato convertito al rito ordinario. Prima della trattazione di merito, l’INPS ha depositato la ricevuta del bonifico attestante il pagamento del beneficio richiesto; il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, rilevando che l’INPS aveva tempestivamente riconosciuto, liquidato e pagato gli emolumenti oggetto del giudizio, già il 3 novembre 2025, prima della camera di consiglio del 5 novembre 2025. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio e ha impedito una decisione sul merito della legittimità del silenzio e sul diritto sostanziale al beneficio. Le spese sono state compensate tra le parti, con salvezza del rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990

    sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%

    La norma è indicata quale fondamento del beneficio previdenziale richiesto dal ricorrente; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti, poiché il pagamento sopravvenuto ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso era stato inizialmente trattato secondo il rito avverso il silenzio, successivamente convertito al rito ordinario.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. nell’ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta l’atto dovuto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
  • Il pagamento integrale del beneficio richiesto prima della trattazione di merito costituisce sopravvenienza idonea a impedire la pronuncia sulla legittimità del silenzio e sull’accertamento del diritto sostanziale, purché la soddisfazione della pretesa risulti documentata e sia riconosciuta dal ricorrente.
  • La tempestiva soddisfazione della pretesa da parte dell’amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, fermo il rimborso del contributo unificato quando disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.