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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25122/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria di un appartamento sito al quinto piano di un edificio condominiale chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un furto avvenuto nell'appartamento. La tesi era che gli autori del furto si fossero introdotti nell'immobile servendosi di un ponteggio esterno montato per lavori di ristrutturazione condominiale, appaltati dal condominio a un'impresa individuale, senza che fossero predisposte o attuate adeguate misure di sicurezza per impedire l'uso anomalo delle impalcature. Il tribunale aveva riconosciuto un risarcimento parziale a carico del solo appaltatore, con concorso colposo della danneggiata; la corte d'appello, accogliendo l'appello incidentale dell'appaltatore, aveva invece escluso la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. La ricorrente ha proposto otto motivi: travisamento della prova sulla questione dell'illuminazione del ponteggio; omesso esame del fatto decisivo relativo all'assenza di illuminazione e allarme; violazione dell'art. 129, comma 3, d.lgs. 81/2008 in tema di mantovane; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2043 c.c. per avere la corte d'appello degradato il ponteggio a mera occasione del furto, negando il nesso causale; nullità della motivazione per asserita apparenza/incongruità; omessa pronuncia sulla domanda per il profilo dell'uso anomalo del ponteggio tramite finestrone; omessa pronuncia sui motivi dell'appello principale dopo l'accoglimento dell'incidentale. Il condominio e l'impresa hanno resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi quinto e settimo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso il nesso causale tra l'uso del ponteggio e il furto, qualificando tale uso come mera occasione agevolatrice. La Cassazione ha affermato che, una volta accertato che i ladri si erano introdotti nell'appartamento passando attraverso il ponteggio, occorreva verificare se le misure di protezione adottate fossero idonee a impedire l'uso anomalo delle impalcature. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo esame del merito e delle spese, inclusa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati; in particolare, è stata esclusa l'omessa pronuncia sui motivi dell'appello principale per effetto dell'assorbimento improprio conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il vizio di travisamento della prova non è più sussumibile nel ricorso per cassazione nei termini prospettati; eventualmente può rilevare come errore di fatto in revocazione se riguarda circostanza non controversa e decisiva

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati i diversi n. 3, 4 e 5 per delimitare i vizi denunciabili in cassazione; il travisamento della prova è ritenuto estraneo alla tassonomia del ricorso ordinario

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione non è apparente se resta intellegibile e supera il minimo costituzionale, anche se errata in iure

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la questione resta assorbita dalla decisione assorbente che esclude la necessità di esaminare gli altri motivi

  • art. 129, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    richiamato dalla ricorrente per contestare la funzione delle mantovane; la Corte non accoglie la censura come decisiva ai fini del nesso causale

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo denunciando specificamente la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi, non limitandosi a contestare la plausibilità della ricostruzione fattuale

  • artt. 40 e 41 c.p.

    i criteri penalistici sul nesso causale sono richiamati anche in materia civile; l'uso del ponteggio che consente l'ingresso nel bene è causalmente rilevante e non mera occasione

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana può sussistere per l'esecutore dei lavori quando il ponteggio sia stato installato senza idonee cautele contro l'uso anomalo da parte di terzi, con conseguente nesso causale rispetto al furto

  • art. 2051 c.c.

    viene richiamata la possibile responsabilità del condominio quale custode della struttura, rimessa al giudice del rinvio se ritualmente prospettata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata come norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il denunciato travisamento della prova non costituisce di regola un vizio autonomamente deducibile ex art. 360 c.p.c., potendo semmai rilevare nei limiti dell'errore di fatto revocatorio se riguarda un fatto non controverso e decisivo.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto storico, ritenendolo irrilevante o superato da altri elementi della motivazione.
  • La violazione delle norme sulle presunzioni richiede una critica specifica ai caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi; non è sufficiente contestare in modo generico la plausibilità del ragionamento inferenziale del giudice di merito.
  • In materia di furti commessi tramite ponteggi installati per lavori edili, l'uso del ponteggio da parte dell'autore del furto può integrare un antecedente causale dell'evento dannoso e non una mera occasione, se la struttura ha consentito concretamente l'accesso all'appartamento.
  • L'esecutore dei lavori risponde ex art. 2043 c.c. quando ometta di adottare le cautele ordinarie idonee a impedire l'uso anomalo delle impalcature da parte di terzi malintenzionati; resta possibile, ove dedotta, la concorrente responsabilità del condominio custode ex art. 2051 c.c.
  • L'assorbimento improprio esclude l'omessa pronuncia sui motivi non esaminati quando la decisione su una questione preliminare o assorbente rende superfluo l'esame delle altre censure; il giudice del rinvio dovrà però esaminare i motivi assorbiti se la cassazione riapre la controversia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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