Sentenza n. 179/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 9.1.2025, notificata ai ricorrenti in data 14.1.2025; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ove medio tempore adottati, anche di estremi non noti; c) in particolare, ove lesiva e per quanto occorrere possa, della delibera di giunta comunale nr. 19 del 2024; d) della delibera di giunta comunale nr.-OMISSIS- del 10.10.2024 di recepimento del parere legale richiamato nei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione del gazebo-tettoia e delibera comunale di recepimento del parere legale e indirizzo alla demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione n. 1 del 9 gennaio 2025, nonché la delibera di Giunta comunale del 10 ottobre 2024 che aveva recepito un parere legale e impartito direttive al responsabile dell'ufficio tecnico. Il manufatto era stato assentito mediante permesso di costruire del 2010, permesso di costruire in variante del 2012, autorizzazione paesaggistica e successiva SCIA per modeste variazioni. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'obbligo di astensione e del conflitto di interessi del responsabile del procedimento, in relazione all'art. 6-bis l. 241/1990, alla normativa anticorruzione, al codice di comportamento e all'art. 97 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, perplessità e irragionevolezza, poiché l'amministrazione avrebbe fondato la decisione esclusivamente su un parere pro veritate basato su rilievi grafici, senza sopralluogo né accertamento tecnico in situ; violazione degli artt. 34 e 34-bis d.P.R. 380/2001, poiché non sarebbero state individuate l'effettiva consistenza della difformità, la sua qualificazione come totale o parziale e l'eventuale riconducibilità alle tolleranze costruttive; violazione del principio di proporzionalità per avere disposto la demolizione integrale senza valutare misure meno gravose; violazione dell'art. 9 d.m. 1444/1968 sulle distanze tra fabbricati. Il Comune ha eccepito anche la tardività della notificazione del ricorso al controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività della notificazione al controinteressato, rilevando che il termine scadeva di sabato e che la notificazione effettuata il lunedì successivo era tempestiva ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso. Il giudice ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria, poiché l'ordinanza e la precedente delibera si fondavano sostanzialmente sul parere pro veritate, il quale a sua volta si basava su un semplice confronto grafico e indicava espressamente come necessario un sopralluogo con accertamento tecnico. Tali verifiche non risultavano eseguite. È stato accolto anche il motivo relativo all'omessa individuazione dell'effettivo contenuto e dell'entità della difformità tra il manufatto e i titoli edilizi: tale individuazione era necessaria per qualificare l'abuso, stabilire il regime sanzionatorio applicabile e verificare l'eventuale riconducibilità alle tolleranze costruttive dell'art. 34-bis d.P.R. 380/2001. L'affermazione dell'ordinanza secondo cui la difformità non rientrava nelle tolleranze non era adeguatamente supportata. Gli ulteriori motivi, compresi quelli sul conflitto di interessi, sulla proporzionalità e sulle distanze, sono stati assorbiti. Il TAR ha annullato l'ordinanza di demolizione e la delibera di Giunta comunale del 10 ottobre 2024, compensando le spese di lite.
Norme richiamate
art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
La notificazione effettuata il primo giorno non festivo successivo alla scadenza caduta di sabato è tempestiva.
art. 6-bis l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione al dedotto conflitto di interessi del responsabile del procedimento; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione al difetto di motivazione; la questione è stata assorbita dopo l'accoglimento delle censure sul difetto istruttorio e sull'omessa individuazione della difformità.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
La corretta applicazione del regime sanzionatorio presuppone l'accertamento e l'esatta qualificazione della difformità rispetto al titolo edilizio.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
L'amministrazione deve verificare concretamente se la difformità rientri nelle tolleranze costruttive; una mera affermazione negativa, priva di accertamenti, non è sufficiente.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'applicazione della demolizione per interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso presuppone la puntuale dimostrazione e qualificazione dell'abuso.
art. 9 d.m. 1444/1968
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle distanze tra fabbricati; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Un'ordinanza di demolizione deve essere preceduta da un'istruttoria effettiva e completa sull'esistenza e sulla consistenza della difformità edilizia; non può fondarsi esclusivamente su un parere legale basato su un confronto grafico, quando lo stesso parere evidenzi la necessità di un sopralluogo e di un accertamento tecnico.
- L'amministrazione deve indicare puntualmente nell'ordinanza di demolizione quale sia la difformità tra l'opera realizzata e il titolo edilizio, poiché la sua esatta individuazione è necessaria per qualificare l'abuso e determinare il regime sanzionatorio applicabile.
- Prima di escludere l'applicazione delle tolleranze costruttive, l'amministrazione deve svolgere e rendere verificabile uno specifico accertamento tecnico; l'affermazione apodittica che la difformità non rientri nell'art. 34-bis d.P.R. 380/2001 non soddisfa gli obblighi istruttori e motivazionali.
- Il parere legale acquisito dall'amministrazione non sostituisce gli accertamenti tecnici necessari per verificare lo stato dei luoghi e la corrispondenza dell'opera ai titoli edilizi.
- Ai fini della validità della sanzione edilizia, la qualificazione dell'intervento come parzialmente difforme o totalmente difforme deve risultare da una puntuale istruttoria, poiché da tale qualificazione dipendono la misura e i presupposti della demolizione.
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