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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19685/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo della servitù di veduta proposta dal proprietario di un immobile contro i proprietari dell'immobile adiacente, con richiesta di ripristino dei luoghi mediante demolizione di un'opera edilizia sopraelevata e di risarcimento danni. I convenuti avevano resistito chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza della servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. Dopo una prima fase di merito e un precedente rinvio in cassazione, il giudice di rinvio ha ritenuto che l'ampliamento del ballatoio/veranda realizzato dai proprietari del fondo vicino avesse creato un'opera idonea all'affaccio, posta a distanza illegale, e ha ordinato la rimozione dell'ampliamento. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 900, 901, 905, 949, 2697 c.c. e 384 c.p.c., sostenendo che il ballatoio non fosse una veduta e che la sentenza avesse violato il principio di diritto fissato nella fase rescindente; (2) violazione degli artt. 900 e 905 c.c. e omesso esame del fatto decisivo relativo all'altezza del parapetto/muro divisorio di 95,5 cm, ritenuta insufficiente per un affaccio sicuro; (3) violazione degli artt. 1146, 1158, 1061, 1062 e 2697 c.c. e omesso esame circa la preesistenza della servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia o usucapione; (4) violazione degli artt. 905 e 885 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse disposto rimedi alternativi meno invasivi della demolizione, come l'innalzamento del muro, l'apposizione di dissuasori o la riduzione parziale dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del merito o che deducevano vizi di motivazione non più proponibili nei termini prospettati, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione del principio di diritto enunciato nel precedente rinvio, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra la situazione preesistente e quella successiva ai lavori di ampliamento, valorizzando la nuova configurazione del ballatoio/veranda come opera idonea all'affaccio in condizioni di sicurezza e dunque come veduta. Ha inoltre escluso che il giudice di rinvio avesse omesso di pronunciarsi sui rimedi alternativi alla demolizione, rilevando che tali soluzioni erano state considerate e implicitamente ritenute non praticabili, mentre rimaneva salva la possibilità di un accordo tra le parti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio motivazionale non è più censurabile nei termini di contraddittorietà della motivazione; le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti non sono ammissibili in cassazione se formalmente veicolate come violazioni di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma non vi è violazione quando la fattispecie concreta successivamente accertata sia diversa da quella presa a base del principio stesso.

  • art. 2697 c.c.

    la censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell'onere della prova, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 900 c.c.

    la veduta richiede un'opera idonea all'inspicere e prospicere in alienum in modo agevole e sicuro; un ballatoio/veranda può integrare veduta se concretamente congegnato in tal senso.

  • art. 901 c.c.

    richiamato quale norma sulla nozione di veduta e sulla sua disciplina, in coordinamento con l'art. 900 c.c.

  • art. 905 c.c.

    la disciplina delle distanze per le vedute è applicabile quando l'opera consente l'affaccio verso il fondo vicino; la tutela può comportare la rimozione dell'opera o l'adozione di rimedi alternativi valutati dal giudice.

  • art. 949 c.c.

    richiamato in relazione all'actio negatoria servitutis proposta per far dichiarare l'inesistenza della servitù.

  • art. 1146 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di successione nel possesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in tema di usucapione della servitù, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per il suo carattere fattuale.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato con riguardo alla possibilità di acquisto delle servitù apparenti per usucapione o destinazione del padre di famiglia.

  • art. 1062 c.c.

    richiamato in tema di destinazione del padre di famiglia come modo di costituzione della servitù.

  • art. 885 c.c.

    la facoltà di innalzare il muro divisorio comune non è rimedio automatico e può essere esclusa se lesiva di diritti dei vicini; il giudice di merito ha comunque valutato e scartato la soluzione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omissione di pronuncia quando il giudice esamini, espressamente o implicitamente, le soluzioni alternative richieste in via subordinata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Una struttura edilizia come ballatoio o veranda può integrare una veduta non solo quando sia stata originariamente progettata per l'affaccio, ma anche quando, per effetto di modifiche successive, risulti oggettivamente idonea a consentire inspicere e prospicere sul fondo vicino in condizioni di comodità e sicurezza per una persona di normale statura.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: le censure che contestano l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili se non denunciano realmente un errore di sussunzione o di riparto dell'onere probatorio.
  • Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio soltanto rispetto alla fattispecie concreta presa in considerazione nella fase rescindente; se il nuovo accertamento di fatto riguarda una diversa conformazione dell'opera o una diversa situazione dei luoghi, il giudice di rinvio può applicare correttamente il principio al quadro fattuale sopravvenuto.
  • In tema di servitù di veduta, il giudice può valutare rimedi alternativi alla demolizione dell'opera, ma non è tenuto a disporre una specifica soluzione tecnica richiesta dalla parte se la ritiene non praticabile o lesiva dei diritti altrui; l'omissione di pronuncia non sussiste quando la questione sia stata esaminata anche implicitamente.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto storico già considerato dal giudice di merito, se la decisione contiene un percorso argomentativo coerente e non illogico.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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