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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10395/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava che le sentenze tedesche riconosciute riguardassero anche reati di detenzione/acquisto di stupefacenti per uso personale, i quali non rientrano nella nozione di "traffico illecito di stupefacenti" prevista dalla normativa UE. La Corte di appello aveva comunque proceduto al riconoscimento perché le autorità tedesche avevano contrassegnato nella sezione h) del certificato la voce "traffico di stupefacenti", categoria esentata dalla verifica della doppia incriminabilità. Il ricorrente deduceva che le fonti UE (in particolare la decisione quadro 2004/757/GAI) escludono le condotte finalizzate al consumo personale dalla nozione di traffico e che, quindi, per quegli specifici fatti doveva essere effettuata la verifica della doppia incriminabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio. Ha stabilito che l'autorità italiana può verificare se lo Stato emittente abbia commesso un "errore manifesto" nel collocare nel certificato le condotte di detenzione/acquisto ai fini del consumo personale nella categoria "traffico illecito di stupefacenti"; se la condotta non rientra nella nozione comunitaria di traffico (decisione quadro 2004/757/GAI), essa non può essere sottratta al controllo della doppia incriminabilità. Ne consegue che il riconoscimento può essere accettato solo per le condotte corrispondenti alla definizione di traffico UE, mentre le altre devono essere escluse e, in caso di riconoscimento parziale, si applica l'interlocuzione obbligatoria con lo Stato emittente ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 161/2010 per concordare le condizioni o ottenere il ritiro del certificato.

Norme richiamate

  • decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio U.E. (27 novembre 2008)

    Stabilisce l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze penali e prevede, all'art. 7, l'elenco di reati per i quali è escluso il controllo della doppia incriminabilità; la Corte ha ritenuto che lo Stato di esecuzione sia in linea di principio vincolato alla qualificazione fatta dallo Stato di emissione ma possa rilevare errori manifesti nella collocazione nella lista.

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (art. 11, art. 10 comma 3, art. 12 comma 10)

    Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

    Regola le deroghe alla verifica della doppia incriminabilità in attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI; la Corte ha precisato che il riferimento normativo deve essere interpretato alla luce dell'elenco comunitario e che l'autorità italiana può escludere dal riconoscimento le condotte non corrispondenti alla nozione UE.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 8, comma 1) - versione previgente e successiva riforma

    vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope

    La precedente tipizzazione nazionale mirava a chiarire le condotte ricomprese nella categoria "traffico"; tuttavia la riforma del 2021 ha riallineato la normativa italiana al parametro comunitario evitando una "nazionalizzazione" dell'elenco.

  • decisione quadro 2004/757/GAI (art. 2)

    sono incluse soltanto quelle condotte realizzate allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lett. a), mentre sono espressamente escluse 'dal campo di applicazione della decisione quadro' tutte le condotte descritte nell'art. 2, 'se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali'.

    Fissa una armonizzazione minima della nozione di "traffico illecito di stupefacenti" escludendo espressamente la detenzione/acquisto finalizzati al consumo personale dalla categoria comunitaria del traffico; pertanto tali condotte non rientrano nell'elenco che esonera dal controllo della doppia incriminabilità.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifiche alla legge n. 69/2005)

    Ha riscritto l'art. 8 della legge n. 69/2005 riallineando la normativa di attuazione italiana ai criteri della decisione quadro UE, eliminando la precedente 'nazionalizzazione' e chiarendo che il riferimento è direttamente all'elenco UE.

  • Sentenze della Corte di giustizia citate (C-136/20, LU; C-168/21, KL; C-634/18, RB)

    C-136/20: l'autorità di esecuzione è vincolata alla valutazione dello Stato emittente ma può contestare un errore manifesto; C-634/18: la decisione quadro 2004/757 costituisce una armonizzazione minima e gli Stati possono comunque punire la detenzione per uso personale, ma ciò non estende la categoria UE del traffico; C-168/21: chiarimenti sulla nozione di "reato unico" e componenti autonome, applicabile in casi diversi da quello in esame.

Massime di principio

  • Se lo Stato emittente ha qualificato un comportamento come rientrante nella categoria "traffico illecito di stupefacenti" indicata nella decisione quadro, lo Stato di esecuzione è in linea di principio vincolato a tale qualificazione, ma può verificare l'esistenza di un "errore manifesto" nella compilazione del certificato.
  • Le condotte di detenzione o acquisto di sostanze esclusivamente per consumo personale sono escluse dalla nozione comunitaria di "traffico" (decisione quadro 2004/757/GAI) e, quindi, non possono automaticamente beneficiare dell'esenzione dalla doppia incriminabilità prevista dall'elenco UE.
  • Quando emerge che alcune fattispecie della sentenza dello Stato emittente non corrispondono alla categoria UE esentata, lo Stato di esecuzione deve escludere tali condotte dal riconoscimento oppure procedere a un riconoscimento parziale previo contatto obbligatorio con lo Stato emittente ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 161/2010.
  • Il controllo dell'autorità di esecuzione deve riguardare la corrispondenza effettiva fra la definizione del reato nella legge dello Stato emittente e la nozione riportata nell'elenco UE; non è ammessa una 'ampliatio' nazionale che estenda impropriamente le categorie esentate.
  • In caso di riconoscimento parziale, se non si concordano le condizioni con lo Stato emittente, il certificato può essere ritirato e non si procede all'esecuzione delle parti non concordate.

Testo integrale

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