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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale della Regione Umbria – Giunta regionale – Direzione regionale governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR – Servizio transizione energetica e sviluppo sostenibile n. 11536 del 4 novembre 2025, avente quale oggetto: “D.Lgs. 387/2003 – società RWE Renewables Italia S.r.l. – Istanza autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, denominato Phobos, potenza nominale 42 MW e relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di Castel Giorgio e Orvieto (TR). Conclusione negativa del procedimento”, ricevuta in pari data con nota prot. n. 58338, e relativi allegati, ivi compreso il documento relativo alla trattazione della producibilità dell’impianto; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi: - la nota della Regione Umbria – Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR prot. n. 47996 in data 11 marzo 2025, con cui è stata indetta e convocata la prima riunione della conferenza di servizi in modalità simultanea e in modalità sincrona, e le successive note di aggiornamento prot. n. 48307 del 12 marzo 2025, n. 49150 del 12 marzo 2025, n. 50562 del 13 marzo 2025, n. 54601 del 20 marzo 2025, nonché la nota prot. n. 58927 del 25 marzo 2025, con cui è stata posticipata la prima riunione al 15 aprile 2025; - le note della Regione Umbria – Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR prot. n. 47998 in data 11 marzo 2025 e n. 49144 del 12 marzo 2025, con cui è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria interna alla Regione; - il rapporto pre-istruttorio regionale del 18 marzo 2025 relativo alla pratica n. 5523048/2025; - i pareri espressi dagli Enti nel corso della conferenza di servizi, e segnatamente: la nota dell’AFOR Umbria acquisita al prot. n. 58679 del 25 marzo 2025; la nota del Comune di Castel Giorgio prot. n. 2433 del 14 aprile 2025, acquisita al prot. n. 74702 del 15 aprile 2025, unitamente all’allegato tecnico; la nota del Comune di Orvieto acquisita al prot. n. 72632 del 11 aprile 2025; le note del Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 5668 del 18 marzo 2025 e n. 5960 del 21 marzo 2025; la nota della Prefettura di Terni acquisita al prot. n. 15490 del 18 marzo 2025; la nota del Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria prot. n. 7811 del 14 aprile 2025; la nota dell’AFOR Umbria acquisita al prot. n. 142809 del 22 luglio 2025, non conosciuta, recante parere negativo alla realizzazione del progetto; la nota della Provincia di Terni, acquisita al prot. n. 148307 del 30 luglio 2025; la nota del Servizio urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio della Regione Umbria prot. n. 149128 del 31 luglio 2025; la nota del Comune Castel Giorgio acquisita al prot. n. 150695 del 4 agosto 2025; la nota del Comune di Orvieto acquisita al prot. n. 151178 del 5 agosto 2025; le note del Comune di Orvieto: Settore tecnico prot. reg. n. 72632 del 11 aprile 2025, Settore tecnico – Servizio SUAPE – Ufficio SUE, con cui sono state richieste integrazioni, nonché Settore tecnico prot. reg. n. 75139 del 15 aprile 2025; - i verbali della conferenza di servizi esterna relativi alle sedute del 15 aprile 2025 e del 5 agosto 2025, nonché le note regionali di convocazione, prot. n. 141139 del 18 luglio 2025 e n. 145664 del 25 luglio 2025, e tutti i relativi allegati, compreso il quadro sinottico; - i verbali di conferenza di servizi interna della Regione Umbria convocata, ai sensi della d.G.R. n. 305 del 27 marzo 2017, con comunicazione PEC prot. n. 47998 dell’11 marzo 2025 e con comunicazione PEC prot. n. 140858 del 17 luglio 2025, relativi alle sedute del 24 marzo 2025 e del 24 luglio 2025, e tutti i relativi allegati.

Giustizia amministrativa202500543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico composto da sette aerogeneratori, nei Comuni di Castel Giorgio e Orvieto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società proponente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale che ha concluso negativamente il procedimento di autorizzazione unica relativo a un impianto eolico di potenza nominale complessiva pari a 42 MW, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui le convocazioni e i verbali delle conferenze di servizi, i pareri degli enti partecipanti e gli atti istruttori regionali. Dalla presente ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso nel merito. Il Collegio ha rilevato criticità nella documentazione relativa alle notifiche del ricorso, effettuate nei confronti di numerosi destinatari e depositate in modo parziale e non sistematico nel fascicolo telematico. Per almeno due destinatari la notifica si è perfezionata il 30 dicembre 2025, sicché alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 non risultava decorso il termine di venti giorni previsto per la difesa cautelare. È stata inoltre prospettata la possibile irregolarità delle notifiche eseguite presso studi legali.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha differito la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, così da assicurare il rispetto del termine a difesa nei confronti di tutti i soggetti evocati. Il Collegio ha invitato la ricorrente a verificare la regolarità delle notifiche effettuate presso studi legali e, ove necessario, a procedere alla loro rinnovazione. Ha inoltre imposto alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il deposito di una tabella riepilogativa contenente, per ciascun destinatario, l’indicazione dettagliata delle notifiche eseguite, del relativo esito e dell’esatta collocazione della documentazione nel fascicolo telematico. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non risulta una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La trattazione della domanda cautelare deve rispettare i termini a difesa previsti dal rito cautelare; quando la notifica a un destinatario si perfeziona in prossimità della camera di consiglio e il termine non è decorso, la causa deve essere differita.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il termine di venti giorni rileva ai fini della piena garanzia del contraddittorio e della difesa nella trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare è proposta nei confronti di una pluralità di destinatari, il giudice deve verificare il perfezionamento delle notifiche e il decorso del termine a difesa per ciascun soggetto evocato; se il termine non è decorso anche nei confronti di uno solo di essi, la trattazione deve essere differita per assicurare il contraddittorio.
  • Il deposito della documentazione sulle notifiche deve consentire una verifica immediata, completa e individualizzata del perfezionamento delle notifiche e della loro collocazione nel fascicolo telematico; depositi cumulativi o tecnicamente non agevolmente accessibili possono giustificare specifici incombenti di regolarizzazione a carico della parte notificante.
  • La notifica del ricorso effettuata presso uno studio legale deve essere verificata quanto alla sua regolarità; ove emergano dubbi sulla validità della notificazione, il giudice può invitare la parte a procedere alla rinnovazione prima della trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelareTermini e notificazione del ricorsoProcesso amministrativo telematico
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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