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Sentenza

Sentenza n. 1407/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1503 del 22/09/2025 recante: “Autoannullamento DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - della presupposta Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1363 del 04/08/2025 recante “Avviso di avvio di procedimento di autoannullamento della DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non cognito, derivanti dalla loro applicazione (allo stato non conosciuti), ivi inclusi quelli eventuali afferenti alla restituzione degli acconti già erogati nel 2020 agli OPA e ciò in quanto dette somme erano destinate ad essere compensate/conguagliate sia con gli indennizzi che con i ristori su cui le parti s’erano accordate. nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi dalla società VILLA BARUZZIANA SPA in conseguenza della predetta delibera n. 1503 del 22/09/2025 di autoannullamento del DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali di avvio del procedimento e di annullamento d’ufficio della precedente delibera sul riconoscimento di indennità e ristori Covid alle strutture sanitarie private accreditate

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera regionale che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato d’ufficio una precedente delibera del 2024 concernente il riconoscimento di un’indennità di funzione e di un ristoro per la sospensione delle attività sanitarie ordinarie durante l’emergenza Covid. Ha dedotto, tra l’altro, il superamento del termine ragionevole, il difetto assoluto di motivazione sulla ponderazione tra interesse pubblico e affidamento privato, l’insussistenza di vizi originari della delibera annullata, la violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e proporzionalità, il difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale, nonché l’illegittimità della limitazione del ristoro alla sola attività intra-regionale. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento e, in subordine, l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse contributi e ristori attribuiti direttamente dalla legge e non comportanti esercizio di discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., qualificandola invece come controversia concernente contributi e sovvenzioni pubbliche. Richiamando Cass., Sez. Unite, n. 15404/2024, ha rilevato che i benefici previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, introdotto dal d.l. 149/2020, spettano in presenza di presupposti normativamente determinati e che all’amministrazione è demandata soltanto la verifica della loro effettiva ricorrenza, senza discrezionalità sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione. La DGR 2133/2024 prevedeva criteri oggettivi di quantificazione, fondati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, sicché la posizione della struttura beneficiaria aveva consistenza di diritto soggettivo. La qualificazione non muta per il fatto che il giudizio riguardi l’annullamento d’ufficio della delibera regionale, poiché la controversia incide comunque sulla spettanza e sull’erogazione di contributi normativamente previsti. È stata disposta la traslatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, e sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La Regione ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio sulla precedente delibera, ma il TAR non ha esaminato nel merito i relativi presupposti perché ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, conv. con l. 77/2020

    Le regioni e le Province autonome [...] possono riconoscere alle strutture private accreditate [...] fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato [...]

    La disposizione prevede un contributo emergenziale a favore delle strutture private accreditate, entro un limite massimo predeterminato e al ricorrere di presupposti normativi e fattuali verificabili.

  • art. 4, comma 5-ter, d.l. 34/2020

    La disciplina del contributo è estesa agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la parte a rilevanza sanitaria, con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di budget.

  • art. 5-sexies d.l. 18/2020

    La disposizione costituisce il presupposto normativo della facoltà regionale di sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti durante l’emergenza.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia non è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi, poiché riguarda contributi e sovvenzioni pubbliche.

  • art. 11 c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice ordinario conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative a contributi, sovvenzioni o ristori pubblici spettanti in base a presupposti direttamente stabiliti dalla legge appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione deve soltanto verificare l’esistenza dei presupposti, senza esercitare discrezionalità sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.
  • La presenza di criteri oggettivi di quantificazione del beneficio e di un limite massimo normativamente predeterminato è indice della consistenza di diritto soggettivo della posizione del beneficiario e della conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
  • La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni di pubblici servizi per il solo fatto che il beneficio sia erogato a operatori privati accreditati nell’ambito del servizio sanitario; occorre verificare la natura della prestazione patrimoniale e il grado di discrezionalità attribuito all’amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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