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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2222/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'8/7/2021 che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Torre Annunziata, confermando il decreto di sequestro preventivo (11/01/2021) eseguito il 27/01/2021 fino a concorrenza di €373.598 nei confronti di Mario Russo per reati fiscali e di bancarotta. Il ricorrente deduceva la nullità degli atti posti in essere dopo la declaratoria di incompetenza (inclusa l'esecuzione del sequestro) sostenendo che il provvedimento integrativo non potesse essere staccato dalla sorte del procedimento originario e che, una volta accertata l'incompetenza, tutti gli atti successivi fossero nulli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sequestro era stato disposto anteriormente alla pronuncia sulla incompetenza e che il Tribunale del riesame, pur dichiarando l'incompetenza territoriale, aveva confermato il fumus commissi delicti e non aveva sollevato rilievi sulla sussistenza dei gravi indizi; ha inoltre ricordato il principio secondo cui il giudice che dichiara incompetente può, per le misure cautelari reali, adottare il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 c.p.p. senza il requisito dell'urgenza richiesto per le misure personali. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'impugnazione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che identifica il reato fiscale (delitto per cui è stato richiesto e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente); utilizzata per qualificare il fatto e il profitto da aggredire.

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso di incompetenza territoriale: il giudice che si dichiara incompetente deve disporre la restituzione degli atti per l'inoltro all'autorità competente.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Consentire al giudice che si dichiara incompetente di adottare, congiuntamente alla declaratoria, misure cautelari reali (sequestro) senza essere vincolato alla valutazione del requisito dell'urgenza richiesta per le misure personali; così interpretato dalla Corte come legittimante la adozione/ conferma del sequestro anche in presenza di successiva declaratoria di incompetenza.

  • art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella distinzione fra misure personali e misure reali: per le misure personali la declaratoria di incompetenza richiede valutazione dell'urgenza; la Corte ha sottolineato che tale requisito non opera allo stesso modo per le misure reali.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato (violazione di legge); la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile perché la questione era già correttamente valutata in ordine al fumus e alla competenza territoriale.

  • art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dei profili di censura relativi alla competenza e alla legittimità degli atti compiuti dopo la declaratoria di incompetenza; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a dimostrare la nullità degli atti adottati prima della pronuncia definitiva sulla competenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione relativa alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifesta del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento.

  • Sentenze di legittimità citate (Sez. 5 n. 54016/2017; Sez. 2 n. 35630/2017; Sez. U. n. 19214/2020) e Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza richiamata per fissare i principi: a) il giudice incompetente può adottare misure reali senza il requisito dell'urgenza; b) se il provvedimento cautelare, al preliminare esame, contiene adeguata indicazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, non va annullato ma si dichiara l'incompetenza e si trasmettono gli atti; c) la Corte Costituzionale è richiamata in relazione ai criteri sull'inammissibilità e sulle spese.

Massime di principio

  • Se un giudice emette una misura cautelare reale (es. sequestro preventivo) prima che sia pronunciata una declaratoria di incompetenza, l'esecuzione della misura non è automaticamente nulla se, al momento del riesame, emergono adeguati gravi indizi e motivazioni cautelari.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero per la trasmissione all'autorità competente; non sempre determina la nullità automatica di singoli provvedimenti cautelari adottati in precedenza.
  • Per le misure cautelari reali il giudice che si dichiara incompetente può adottare o confermare il sequestro ai sensi dell'art. 27 c.p.p. senza dover verificare il requisito dell'urgenza previsto per le misure personali.
  • La nullità degli atti successivi alla declaratoria di incompetenza può essere rilevante solo se gli atti risultano evidentemente viziati in modo da non rispettare i requisiti minimi di motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari; in presenza di corretta motivazione il provvedimento va trasmesso al giudice competente.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile in cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutata la colpa nella proposizione del ricorso.

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