Sentenza del 08/06/2018 n. 14956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il rimborso complessivo di 48.960 euro, versati a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione volontaria di un terreno ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448/2001. Dopo il diniego dell'Agenzia, contestavano la motivazione del provvedimento, sostenevano la rimborsabilità delle somme ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e lamentavano l'assenza di una norma che impedisse il rimborso. In Cassazione deducevano inoltre violazione delle regole processuali, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell'art. 7 della L. n. 448/2001 e dei principi di buon andamento e affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo che i giudici tributari esaminassero il rapporto tributario sostanziale, anche se il diniego amministrativo era motivato in modo non corretto o incompleto, poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito. Nel merito, ha stabilito che l'opzione per la rivalutazione del terreno, perfezionata con la perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva, costituisce una manifestazione di volontà irrevocabile. Pertanto, le somme non sono rimborsabili ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, salvo un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile secondo le regole sui vizi della volontà. Le ricorrenti sono state condannate a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 448/2001, art. 7
La norma consente al contribuente di rideterminare il valore di terreni edificabili o agricoli mediante perizia giurata e pagamento di un'imposta sostitutiva. Una volta completate le condizioni previste, l'opzione si perfeziona e non può essere unilateralmente revocata.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
La procedura generale di rimborso delle imposte non si applica alle somme versate in esecuzione di un'opzione tributaria validamente perfezionata, salvo che ricorrano specifici vizi della volontà, come un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
Costituzione, art. 81
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
La Corte lo richiama come principio coerente con il mantenimento delle entrate derivanti da un'obbligazione tributaria già validamente perfezionata, escludendo restituzioni non previste dalla legge.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2
Attribuisce al giudice tributario una cognizione piena sulle controversie relative ai tributi, comprendente le questioni concernenti sia l'esistenza sia l'ammontare dell'obbligazione tributaria.
D.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis)
La norma è richiamata nel contesto della tassazione delle plusvalenze e conferma la rilevanza della rideterminazione del valore del bene quando l'opzione sia stata perfezionata con perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva.
Codice civile, artt. 1427 e 1428
Gli errori che incidono su una manifestazione di volontà possono determinare l'invalidità dell'atto soltanto se l'errore è essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'altra parte, nel caso concreto dall'Amministrazione finanziaria.
Costituzione, artt. 3 e 24; legge n. 241/1990, artt. 1 e 21-octies; legge n. 212/2000, artt. 8 e 10
Le ricorrenti li invocavano a tutela del diritto di difesa, del buon andamento, dell'affidamento e della correttezza dell'azione amministrativa; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a giustificare il rimborso.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale attribuisce al contribuente una facoltà opzionale e l'opzione viene perfezionata mediante gli adempimenti richiesti, il successivo ripensamento non consente normalmente di ottenere il rimborso delle somme versate.
- È essenziale distinguere tra dichiarazioni di scienza, generalmente emendabili in caso di errore, e manifestazioni di volontà o opzioni fiscali, che sono tendenzialmente irrevocabili.
- Il rimborso può essere ammesso solo se esiste una specifica previsione normativa oppure se il contribuente dimostra un vizio della volontà, in particolare un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
- Nel processo tributario il giudice non si limita necessariamente ad annullare l'atto per vizi motivazionali, ma può esaminare direttamente il rapporto tributario e decidere nel merito, purché resti entro i limiti delle domande delle parti.
- Un diniego amministrativo motivato in modo carente non comporta automaticamente il rimborso: il giudice può verificare se, sul piano sostanziale, la pretesa restitutoria sia fondata.
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