Sentenza n. 2634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1328/2024 e n. 1395/2025, rese tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Toscana che avevano respinto il ricorso in ottemperanza e il successivo ricorso impugnatorio contro la rinnovata valutazione delle offerte e la conferma dell’aggiudicazione a favore di Inomed
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una procedura per la fornitura di un sistema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici e del relativo materiale di consumo. L’aggiudicazione era stata inizialmente annullata dal TAR perché la Commissione aveva attribuito alle prime due concorrenti lo stesso giudizio e punteggio con riferimento al criterio n. 7 del disciplinare, relativo all’ampiezza di gamma e alla qualità delle sonde di stimolazione e degli elettrodi, considerando soltanto la componente qualitativa e omettendo quella quantitativa. Il TAR aveva quindi disposto la rinnovazione della valutazione relativamente al solo criterio n. 7. La Commissione, riesaminando le offerte, aveva confermato i punteggi e l’aggiudicazione in favore di Inomed. Seda ha sostenuto che il giudicato imponesse una mera integrazione quantitativa della precedente valutazione, senza rinnovare il giudizio complessivo sul criterio. Ha inoltre contestato nel merito la nuova valutazione, deducendo di avere offerto un numero maggiore di sonde bipolari e di kit elettrodi, l’erroneità del giudizio di scarso utilizzo clinico delle sonde monopolari ad aspirazione utilizzabili nella tecnica TOETVA e la superiorità qualitativa dei propri elettrodi laringei rispetto a quelli di Inomed.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato le sentenze del TAR. Ha ritenuto che il criterio n. 7 fosse un criterio discrezionale, articolato in una componente quantitativa, relativa all’ampiezza della gamma dei prodotti, e in una componente qualitativa, relativa alle caratteristiche dei prodotti in rapporto alla destinazione d’uso. La precedente sentenza del TAR non imponeva una semplice operazione aritmetica limitata all’aggiunta del dato numerico, ma la rinnovazione del giudizio sul criterio nel suo complesso, con valutazione congiunta degli elementi quantitativi e qualitativi. Nel merito, il giudice ha escluso la presenza di manifesta erroneità, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Ha rilevato che Inomed aveva offerto un numero maggiore di sonde bipolari, mentre Seda aveva offerto più sonde monopolari, e che la Commissione aveva motivatamente ritenuto sostanzialmente equivalenti le gamme, anche considerando lo scarso utilizzo pratico della sonda monopolare con canale di aspirazione. Analoga valutazione è stata ritenuta legittima per i kit elettrodi, escludendo i modelli pediatrici o non pertinenti alla destinazione d’uso. Quanto agli elettrodi laringei, la Commissione aveva valorizzato la maggiore capacità funzionale dei prodotti Inomed, dotati di canali miografici multipli, e la non pertinenza di alcuni prodotti pediatrici offerti da Seda. Infine, il riferimento allo scarso utilizzo clinico delle sonde con aspirazione non costituiva un giudizio negativo sulla tecnica TOETVA in sé, ma una valutazione concreta della limitata utilizzabilità immediata dei prodotti. L’appellante è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la conversione del rito quando il giudice rileva che la domanda proposta deve essere trattata secondo un diverso rito; nel caso concreto il TAR ha convertito il giudizio di ottemperanza in giudizio impugnatorio per esaminare la legittimità della nuova valutazione.
criterio n. 7 del disciplinare di gara
l’ampiezza di gamma e la qualità delle sonde di stimolazione e degli elettrodi offerti in relazione alla destinazione d’uso
Il criterio è stato interpretato come unitario ma composto da una componente quantitativa e da una componente qualitativa, entrambe da considerare nella rinnovata valutazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede un criterio di valutazione composto da elementi quantitativi e qualitativi, la Commissione deve considerarli congiuntamente nell’esprimere il giudizio complessivo; la rinnovazione disposta dal giudice per colmare l’omissione di una componente non si esaurisce necessariamente in una mera integrazione aritmetica del punteggio.
- L’esecuzione di una sentenza che dispone la rinnovazione della valutazione di un criterio di gara richiede un nuovo giudizio complessivo nell’ambito tracciato dal giudicato, purché la Commissione non estenda la rivalutazione a criteri diversi da quello oggetto della pronuncia.
- Le valutazioni delle offerte tecniche, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, abnormità, parzialità o palese travisamento dei fatti; non è sufficiente contrapporre alla valutazione della Commissione una diversa opinione tecnica dell’operatore economico.
- Nella valutazione dell’ampiezza e della qualità dei prodotti offerti, la Commissione può considerare la concreta pertinenza dei prodotti alla destinazione d’uso prevista dalla lex specialis e non computare prodotti non pertinenti, inclusi dispositivi destinati a categorie di pazienti estranee all’oggetto della fornitura.
- La valutazione della concreta utilizzabilità clinica di un prodotto può legittimamente tenere conto del suo limitato impiego nella pratica, anche quando il prodotto sia collegato a una tecnica innovativa, purché la motivazione riguardi l’utilizzabilità del prodotto e non esprima un immotivato giudizio negativo sulla tecnica.
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