Sentenza del 15/02/2017 n. 3980 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto legittimo in astratto l'accertamento induttivo ma non applicabile la presunzione di cessione delle merci mancanti prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, in quanto l'impresa era sottoposta a fallimento e non operava in condizioni normali. L'Ufficio sosteneva invece che la presunzione si applicasse anche alle imprese fallite, sulla base della differenza tra le rimanenze contabili e le merci rinvenute nell'inventario fallimentare. La società proponeva ricorso incidentale, sostenendo che non sussistessero i presupposti per l'accertamento induttivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. La Corte ha stabilito che la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti opera anche nei confronti delle imprese sottoposte a procedura concorsuale e che il generico richiamo al mancato normale funzionamento dell'impresa non costituisce prova contraria sufficiente. La differenza tra il valore delle scorte risultante dalla contabilità e quello delle merci rinvenute nell'inventario fallimentare può fondare la presunzione di cessione, salvo prova specifica dell'assenza di un trasferimento della proprietà.
Norme richiamate
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, commi 1 e 2
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.
La presunzione di cessione si applica quando beni risultanti dalla contabilità non sono rinvenuti nei luoghi nella disponibilità dell'impresa. Non opera se il contribuente dimostra, tra l'altro, che i beni sono stati impiegati nella produzione, perduti, distrutti o consegnati a terzi per un titolo non traslativo della proprietà. L'elencazione delle cause di esclusione è esemplificativa, ma è necessaria una prova concreta dell'assenza di un trasferimento di proprietà.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Costituisce il riferimento normativo per l'accertamento induttivo dei redditi, utilizzabile sulla base delle risultanze contabili e delle anomalie riscontrate dall'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
Rileva ai fini dell'accertamento induttivo in materia di IVA, consentendo la ricostruzione dell'imponibile quando le risultanze disponibili evidenziano omissioni o irregolarità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e all'insufficiente motivazione su un fatto decisivo, secondo la formulazione applicabile al giudizio.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre per cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e dei documenti sui quali fonda le proprie censure, così da consentire alla Corte di esaminare la controversia senza dover ricercare autonomamente tali elementi in altri atti processuali.
Massime di principio
- La presunzione fiscale di cessione delle merci non rinvenute non viene meno per il solo fatto che l'impresa sia fallita o sottoposta a una procedura concorsuale.
- Una differenza tra le rimanenze risultanti dalla contabilità e i beni effettivamente rinvenuti può legittimare l'accertamento induttivo e la presunzione di cessione, anche se le rimanenze sono espresse soltanto in valore e non in quantità.
- Per superare la presunzione non è sufficiente invocare genericamente il dissesto, la cessazione dell'attività o il mancato normale funzionamento dell'impresa; occorre fornire una prova specifica della perdita, distruzione, lavorazione, deposito o altra destinazione dei beni senza trasferimento della proprietà.
- In sede di legittimità, le contestazioni fondate su verbali, documenti o precedenti atti processuali devono essere riportate con adeguata specificità nel ricorso, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Il rinvio della causa non determina necessariamente la definitiva debenza delle imposte: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la presunzione opera anche in caso di fallimento e valutando l'eventuale prova contraria concreta.
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