Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3471/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli n.-OMISSIS-, comunicata il successivo 12.09.2025, recante l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS- della "Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione impianti elevatori per gli Enti del territorio della Regione Campania, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante Convenzione ex art. 26 L. n. 488/99 e art. 1, co. 499, L. n. 208/2015, attivata da Soggetto Aggregatore" (CIG -OMISSIS-); - di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto, e tra questi in particolare i verbali di seduta amministrativa, di valutazione tecnica e di valutazione economica, della nota RUP prot. n. -OMISSIS- conclusiva della verifica di anomalia svolta nei confronti di -OMISSIS-., della proposta di aggiudicazione, della nota prot. n.-OMISSIS-, nonché tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso e non escluso tale concorrente ritenendo ammissibile e realizzabile la relativa offerta; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con l'aggiudicataria, e per il subentro della deducente nell'aggiudicazione e nel contratto. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SOC. -OMISSIS-. il 10\11\2025: Annullamento degli atti di ammissione gara della -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202505659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione di impianti elevatori mediante convenzione quadro, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'impresa aggiudicataria avrebbe reso dichiarazioni false o fuorvianti circa la propria struttura organizzativa territoriale, le sedi operative e il personale disponibile, ottenendo così punteggi premiali indebiti. Ha dedotto la violazione dell'art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e dei doveri di fiducia e buona fede, chiedendo in subordine la riduzione dei punteggi. Ha inoltre contestato il giudizio di anomalia, sostenendo che la stazione appaltante non avrebbe verificato adeguatamente i costi delle sedi e delle scorte indicate nell'offerta e che le prospettate economie di scala fossero inesistenti, con conseguente insostenibilità dell'offerta. Ha censurato l'esiguità dell'utile. Ha infine contestato l'attribuzione del punteggio per le certificazioni di sistema, sostenendo che esse dovessero riferirsi a ciascuna sede operativa, e la valutazione di irrilevanza di una precedente risoluzione contrattuale subita dall'aggiudicataria. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale per l'esclusione della ricorrente principale, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza di sedi dichiarate, l'anomalia dell'offerta e la mancata produzione della certificazione di qualità.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto che la gara fosse finalizzata alla stipula di una convenzione quadro, nella quale non erano predeterminabili né il numero né la localizzazione degli ordinativi e degli interventi. Né i requisiti di partecipazione né i criteri di valutazione tecnica imponevano la disponibilità, già al momento della gara, di sedi nel territorio campano, di un numero minimo di dipendenti, di squadre o di scorte. Le sedi e i mezzi organizzativi sono stati qualificati come strumenti di esecuzione, la cui disponibilità deve essere assicurata al momento della stipula e dell'esecuzione del contratto, non necessariamente durante la procedura. Il giudizio di anomalia è stato ritenuto legittimo perché globale e sintetico, volto a verificare l'affidabilità complessiva dell'offerta e non la congruità atomistica di singole voci; nella convenzione quadro, inoltre, non erano conoscibili ex ante i luoghi e l'entità degli interventi, sicché la verifica poteva basarsi su un ordinativo tipo. I costi di gestione erano stati considerati nelle spese generali. È stata respinta anche la censura sull'utile esiguo, non essendo prevista una soglia minima di utile, salvo un margine nullo o meramente simbolico. Quanto alle certificazioni, il disciplinare richiedeva il possesso della certificazione da parte dell'offerente, senza imporre che essa fosse riferita a ogni sede operativa; una diversa interpretazione sarebbe stata sproporzionata e restrittiva della concorrenza. La valutazione della stazione appaltante sulla precedente risoluzione contrattuale è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata, nonché espressione della discrezionalità relativa all'affidabilità dell'operatore rispetto allo specifico appalto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale consentiva all'aggiudicataria di conservare l'aggiudicazione. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 488/1999

    Richiamato quale base normativa della convenzione attivata dal soggetto aggregatore.

  • art. 1, comma 499, l. 208/2015

    Richiamato quale ulteriore base normativa della convenzione.

  • art. 9, comma 3, d.l. 66/2014

    Individua i soggetti destinatari della convenzione quadro.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle dichiarazioni asseritamente false o fuorvianti e alla possibile incidenza sull'affidabilità dell'operatore; la censura è stata respinta.

  • art. 95, comma 1, lett. a) ed e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale parametro per la valutazione dell'affidabilità e dell'integrità dell'operatore in relazione alla precedente risoluzione contrattuale.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione al principio della fiducia e all'autonomia decisionale dei funzionari, subordinata a adeguata istruttoria e motivazione.

  • art. 6 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dall'epigrafe del disciplinare quale disposizione relativa ai requisiti di partecipazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. per l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nelle procedure finalizzate alla stipula di una convenzione quadro, quando la lex specialis non prescrive la disponibilità di sedi, mezzi, personale o scorte come requisito di partecipazione o criterio premiale, tali elementi possono essere considerati strumenti di esecuzione: la relativa disponibilità deve essere assicurata al momento della stipula e dell'esecuzione, non necessariamente già durante la gara.
  • Il giudizio di verifica dell'anomalia deve essere globale e sintetico e deve accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta in relazione alla corretta esecuzione del contratto; non è imposto un esame atomistico di ogni singola voce di costo, soprattutto quando, in una convenzione quadro, non siano predeterminabili ex ante quantità, tipologia e luoghi degli ordinativi.
  • Non esiste una soglia minima generale di utile al di sotto della quale un'offerta debba essere automaticamente considerata anomala; l'esiguità dell'utile, finché non sia nullo o meramente simbolico, non dimostra da sola l'insostenibilità dell'offerta.
  • Quando la lex specialis attribuisce un punteggio per il possesso di certificazioni da parte dell'offerente senza richiedere che esse siano riferite a ciascuna sede operativa, non è legittimo imporre tale ulteriore requisito in via interpretativa, poiché i requisiti di certificazione devono essere proporzionati e non discriminatori.
  • La valutazione della rilevanza di una precedente risoluzione contrattuale ai fini dell'affidabilità professionale appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante, purché sia preceduta da adeguata istruttoria e sorretta da motivazione riferita allo specifico appalto e al concreto rapporto fiduciario.
  • Se il ricorso principale contro l'aggiudicazione è respinto nel merito, il ricorso incidentale escludente proposto dall'aggiudicataria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicataria conserva comunque il bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.