Ordinanza n. 811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare, relativa alla revoca del nulla osta e al mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti degli atti amministrativi contestati. La questione concerneva l’applicazione dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’interessato sosteneva, in sostanza, che tale possibilità dovesse sussistere anche quando il rapporto di lavoro non si fosse mai perfezionato per ragioni non imputabili alla sua volontà. È stata inoltre contestata l’omissione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto l’appello privo di sufficienti profili di fondatezza. Secondo la Sezione, la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è limitata al caso in cui un precedente rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non comprende invece l’ipotesi in cui il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se ciò sia avvenuto per ragioni estranee alla volontà dell’interessato. Da tale conclusione deriva la natura vincolata della revoca del nulla osta. Conseguentemente, l’omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta irrilevante ai sensi della disciplina sui vizi formali, poiché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto apportare elementi idonei a determinare una diversa decisione amministrativa. È stata quindi respinta la domanda di sospensione e l’appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi regionali.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Secondo l’interpretazione applicata dalla Sezione, consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando un precedente rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il contratto non sia mai stato concluso.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta irrilevante in ragione della natura vincolata della revoca del nulla osta e dell’impossibilità che la partecipazione procedimentale conducesse a un esito diverso.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nell’ambito della disciplina richiamata, presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che un contratto di lavoro non sia mai stato concluso per ragioni estranee alla volontà dello straniero.
- La mancata conclusione del contratto di lavoro impedisce di equiparare la situazione dell’interessato a quella del lavoratore il cui rapporto, già perfezionato, sia successivamente cessato involontariamente.
- Quando la revoca del nulla osta costituisce attività vincolata e non risultano elementi che l’interessato avrebbe potuto utilmente apportare, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto.
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