Cassazione Penale, Sentenza n. 16631/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro l'aggravamento della misura di libertà vigilata in casa di lavoro disposto il 19/07/2024. L'aggravamento era stato motivato con l'esistenza di un'ordinanza di custodia cautelare (27/06/2024) per reati connessi al narcotraffico (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e con il fatto che il ricorrente sarebbe stato autore, il 22/08/2023, del reato di cui all'art. 635 c.p. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge (artt. 216 e 231 c.p.), sostenendo che l'aggravamento può fondarsi solo su trasgressioni alle prescrizioni della libertà vigilata commesse in corso di effettiva esecuzione della misura e che, nel caso di specie, i fatti per cui è intervenuta la custodia cautelare sono anteriori alla misura genetica; ha inoltre dedotto che il provvedimento applicativo (7/07/2023) non era mai stato notificato, per cui la misura non sarebbe stata in corso di esecuzione e non sarebbero sussistite le condizioni per l'aggravamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non abbia motivato adeguatamente se e in quale misura sussistessero le condizioni richieste dall'art. 231 c.p. per sostituire la libertà vigilata con una misura detentiva (cioè la reiterazione delle violazioni o una trasgressione "particolarmente grave") e non abbia chiarito se la libertà vigilata fosse stata effettivamente eseguita (notifica/esecuzione). Ha altresì rilevato che i fatti oggetto di ordinanza cautelare erano anteriori al provvedimento genetico e che l'episodio del 22/08/2023, pur segnalato, non è stato adeguatamente valutato in termini di gravità o reiterazione. Per tali carenze la decisione è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 679 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza; la Corte evidenzia che il magistrato non può rivedere d'ufficio la pericolosità per sostituire la misura senza i presupposti previsti, soprattutto se la misura originaria non è in corso di esecuzione
art. 231 cod. pen.
Stabilisce che la libertà vigilata può essere integrata dalla cauzione di buona condotta e, nei casi di particolare gravità o reiterazione delle trasgressioni (o in mancanza di cauzione), sostituita con l'assegnazione a casa di lavoro o colonia agricola; la Corte afferma che l'aggravamento richiede trasgressioni commesse durante l'effettiva esecuzione della libertà vigilata e motivate come reiterate o particolarmente gravi
art. 216 cod. pen.
Richiamato perché rende applicabile, in parte, l'art. 231; la Corte ricorda la connessione normativa ma sottolinea l'esigenza di rispetto delle condizioni sostanziali per l'aggravamento
art. 635 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato come commesso il 22/08/2023 e richiamato dal Tribunale come possibile trasgressione; la Corte osserva che la mera contestazione/indagine non è sufficiente se non chiarita la gravità o la reiterazione
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Norme sul narcotraffico/illeciti stupefacenti alle quali si riferisce l'ordinanza cautelare del 27/06/2024; la Corte nota che i fatti richiamati sono anteriori al provvedimento genetico e che ciò da solo non giustifica l'aggravamento senza valutazione dell'attualità della pericolosità e dell'effettiva esecuzione della misura
art. 228 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza menzionata in relazione ai principi sull'aggravamento delle misure di sicurezza; inserito come riferimento di dottrina giurisprudenziale sulla materia
art. 232 cod. pen.
Centrale nei riferimenti giurisprudenziali citati dal ricorrente (Sez. U. n. 3409/2011) per distinguere i limiti dell'aggravamento; richiamato a titolo comparativo nelle argomentazioni
Massime di principio
- L'aggravamento della libertà vigilata in misura detentiva è ammissibile solo se emergono trasgressioni agli obblighi della libertà vigilata commesse durante la effettiva esecuzione della misura e tali trasgressioni devono essere o reiterate o particolarmente gravi.
- Fatti o reati anteriori all'applicazione della libertà vigilata, di per sé, non costituiscono automaticamente motivo legittimo per aggravare la misura: deve essere valutata l'attualità della pericolosità e il rapporto temporale con la misura in esecuzione.
- La notifica e l'effettiva esecuzione del provvedimento genetico sono rilevanti: se la misura non è stata eseguita o non è stato instaurato un concreto stato di esecuzione, l'aggravamento può risultare illegittimo.
- La motivazione del giudice che dispone l'aggravamento deve dettagliare gli elementi di fatto che comprovin l'esistenza di violazioni ripetute o di una trasgressione particolarmente grave; il richiamo a indagini pendenti o a mere contestazioni non è sufficiente.
- In caso di incertezze sulla presenza dei presupposti per l'aggravamento, la decisione può essere annullata e rinviata per un nuovo esame che chiarisca la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
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