Cassazione Civile, Ordinanza n. 03158/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro, oltre a imposte ipotecaria e catastale, emesso in relazione a una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che disponeva il trasferimento di quote di terreni subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. In un primo momento l'Ufficio aveva notificato gli avvisi di liquidazione nel 2011; su istanza del contribuente aveva poi annullato in autotutela l'avviso relativo alla sentenza, ritenendo non ancora dovuta la tassazione in pendenza della condizione. Nel 2018, comunicato l'avveramento della condizione e il passaggio in giudicato della sentenza, l'Agenzia aveva emesso un nuovo avviso di liquidazione. La CTR ha accolto l'appello dei contribuenti e annullato l'atto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. 212/2000 e degli artt. 27 e 76 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che tra le parti si sarebbe formato un accordo sul rinvio della tassazione al verificarsi dell'evento dedotto in condizione e che, comunque, la tassazione fosse correttamente disposta al momento dell'avveramento e del giudicato. I contribuenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per novità delle censure e per richiesta di rivalutazione del fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità, osservando che l'Agenzia aveva dedotto questioni di diritto e non domande nuove né una rivalutazione del merito. Nel merito, ha affermato che l'annullamento in autotutela è un atto autonomo dell'Amministrazione e non può essere assimilato a un accordo fra fisco e contribuente, sicché non poteva vincolare l'Ufficio a differire la tassazione al passaggio in giudicato o all'avveramento della condizione. Tuttavia ha confermato la decisione impugnata perché il secondo avviso di liquidazione era stato emesso oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, mentre l'imposta di registro, secondo l'orientamento richiamato, andava applicata al momento della registrazione della sentenza ex art. 2932 c.c., senza attendere né il giudicato né il pagamento del prezzo, considerato come condizione non apposta ai fini fiscali.
Norme richiamate
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la Corte non vi riconosce un effetto di accordo vincolante tra amministrazione e contribuente tale da differire la potestà impositiva.
art. 27, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per la Corte, gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente o dall'iniziativa unilaterale del promissario acquirente non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva ai fini dell'imposta di registro; la sentenza ex art. 2932 c.c. con trasferimento subordinato al pagamento del prezzo va tassata proporzionalmente al momento della registrazione.
art. 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La pretesa tributaria risultava decaduta perché il secondo avviso di liquidazione era stato emesso oltre il termine quinquennale dalla registrazione della sentenza.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva di trasferimento viene considerata, ai fini fiscali, immediatamente rilevante per la tassazione, anche se subordinata al pagamento del prezzo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata a sostegno della denuncia di violazione di legge.
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994
Richiamato per definire il fondamento e i limiti del potere di autotutela tributaria.
d.m. n. 37 del 1997
Richiamato unitamente alla disciplina dell'autotutela tributaria.
artt. 10-quater e 10-quinquies, L. 27 luglio 2000, n. 212
Citati per completezza sul regime dell'autotutela tributaria dal 18 gennaio 2024.
artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale del potere di autotutela e della potestà impositiva, orientati alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati.
art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in via preliminare nel motivo sull'eccezione di decadenza, quale termine decadenziale di accertamento in diversa fattispecie richiamata in giurisprudenza.
art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla Corte nell'esame dell'eccezione di inammissibilità per asserita domanda nuova nel processo tributario.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un atto impositivo non equivale a un accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente: resta un atto unilaterale dell'ufficio e non altera, di per sé, il regime legale della potestà impositiva.
- In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile o un diritto reale dietro pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale al momento della registrazione, non essendo necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza né l'avveramento del pagamento del prezzo, trattato come condizione non apposta ai fini fiscali.
- Laddove l'atto impositivo sia stato emesso oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, la pretesa tributaria è illegittima anche se la corretta tassazione sarebbe, in astratto, dovuta sin dal momento della registrazione.
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile denunciare violazioni di legge fondandosi sugli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito, senza che ciò comporti necessariamente una richiesta di rivalutazione del fatto, purché non si introducano domande o eccezioni nuove.
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