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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 15027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato due avvisi di accertamento per maggiori redditi di impresa (anni indicati). La contribuente propose ricorsi in CTP, parzialmente accolti, e l'Agenzia impugnò. I punti controversi erano: l'accertamento basato sui soli "cartellini di vendita" con applicazione di un ricarico del 100% sui costi d'acquisto; l'uso degli studi di settore per rideterminare i ricavi; e la deducibilità (inerenza) di costi legati ad automezzi. Parallelamente la contribuente chiese la definizione agevolata ai sensi del D.L. n.119/2018 per entrambi gli avvisi, pagando il 5% del valore della controversia per ottenere la definizione. L'Ufficio ha emesso provvedimento di diniego per uno degli avvisi.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento a uno degli avvisi per intervenuta domanda di definizione della lite (quello per cui non risultava diniego notificato). Quanto all'altro avviso: ha ritenuto infondato il primo motivo di cassazione dell'Agenzia (la censura circa la non idoneità probatoria dei cartellini era valutazione di merito corretta dal giudice d'appello), ma fondato il secondo motivo (il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto che la determinazione dei ricavi secondo gli studi di settore assorbisse anche la questione distinta della non deducibilità per mancata inerenza di alcuni costi). Ha inoltre respinto il ricorso della contribuente avverso il diniego della definizione agevolata, ritenendo corretta la statuizione dell'Ufficio sul punto in quanto sussisteva la parziale soccombenza dell'Amministrazione (la misura del 5% è ammessa solo se l'Agenzia è totalmente soccombente in tutti i gradi). Per l'avviso interessato dalla censura accolta la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR Puglia, sezione staccata di Foggia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2‑ter

    La definizione agevolata con pagamento del 5% del valore della controversia è ammessa solo se l'Agenzia delle entrate risulta totalmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; la Corte ha ritenuto che la parziale accoglienza della domanda del contribuente in primo grado configura parziale soccombenza dell'Amministrazione e legittima il diniego o il diverso trattamento dell'istanza di definizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione degli elementi indiziari: il vizio contestato riguardava la valutazione della prova presuntiva (cartellini di vendita) e la Corte ha confermato che il giudice di merito può valutare la non idoneità probatoria di singoli elementi se mancano precisione, concordanza e gravità.

  • Codice civile, art. 2967

    Citato in relazione ai presupposti per la valutazione dei documenti cartacei e delle presunzioni; la Corte ha considerato la rilevanza e i limiti probatori dei cartellini di vendita.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Norma sulla deducibilità dei costi e requisito dell'inerenza: la Corte ha ritenuto che la determinazione dei ricavi mediante studi di settore non esaurisce la valutazione separata della deducibilità di specifici costi non inerenti, che deve essere esaminata distintamente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12

    Richiamata nella motivazione originaria del ricorso per contestare l'atto impositivo; va considerata nella valutazione della legittimità formale dell'accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento delle censure per violazione di legge e falsa applicazione: la Corte ha valutato la corretta interpretazione normativa e il limite tra valutazione di merito e vizio di diritto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata con pagamento del 5% è ammessa solo se l'Amministrazione è totalmente soccombente in tutti i gradi di giudizio; la presenza di una accoglienza parziale (anche solo della domanda subordinata) configura parziale soccombenza e preclude il trattamento al 5%.
  • I cartellini di vendita, se non supportati da altri elementi presuntivi (indagini finanziarie, bancarie, fatture coerenti), possono essere ritenuti insufficienti come unica base per un accertamento analitico‑induttivo: il giudice di merito può valutare la precisione, concordanza e gravità dell'elemento presuntivo e disattestarne l'efficacia probatoria.
  • L'uso degli studi di settore può essere idoneo a rideterminare i ricavi, ma non assorbe automaticamente questioni distinte come la non deducibilità per mancata inerenza di specifici costi; tali profili devono essere valutati separatamente dal giudice (distinzione tra determinazione dei ricavi e verifica dell'inerenza dei costi).
  • Se il giudice d'appello omette di esaminare separatamente la questione dell'inerenza dei costi o la tratta come assorbita da altra valutazione, la decisione può essere cassata e il giudizio rimandato per un riesame conforme ai principi di separata valutazione.
  • Le censure di legittimità in Cassazione devono tener conto della distinzione tra apprezzamenti di merito (inescusabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione) e errori di diritto o omissioni che giustificano la cassazione.

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