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Sentenza

Sentenza del 13/04/2017 n. 630 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta di registro - Base imponibile - Aggiudicazione immobile pubblico incanto - Prezzo di aggiudicazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che, in caso di vendita immobiliare mediante pubblico incanto, l'imposta di registro deve essere calcolata sul prezzo di aggiudicazione e non sul valore venale o di mercato dell'immobile. Il testo non specifica le parti processuali né l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato favorisce il contribuente qualora l'Amministrazione avesse preteso di applicare l'imposta sul valore dell'immobile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la vendita di un immobile avvenuta mediante pubblico incanto. La questione è se l'imposta debba essere calcolata sul valore dell'immobile oppure sul prezzo risultante dall'aggiudicazione. È stato ritenuto applicabile l'art. 44 del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui, nelle vendite all'incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione. Il controllo dell'autorità giudiziaria esclude infatti, in radice, una divergenza artificiosa tra il prezzo dichiarato e quello effettivamente pagato.

Norme richiamate

  • Art. 44 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione

    Nelle vendite effettuate all'incanto, il prezzo di aggiudicazione costituisce la base imponibile dell'imposta di registro. Il meccanismo pubblicistico e il controllo dell'autorità giudiziaria rendono non applicabile una diversa determinazione fondata sul valore dell'immobile, poiché si presume che il prezzo d'asta coincida con quanto effettivamente pagato.

Massime di principio

  • Per le vendite immobiliari disposte o controllate dall'autorità giudiziaria tramite pubblico incanto, la base imponibile dell'imposta di registro è normalmente il prezzo di aggiudicazione, non il valore venale dell'immobile.
  • Il prezzo risultante da una procedura competitiva e sottoposta a controllo giudiziario beneficia di una particolare attendibilità, che esclude, in linea generale, la necessità di sostituirlo con una stima di mercato.
  • La regola riguarda specificamente le vendite all'incanto o comunque le fattispecie rientranti nell'art. 44 del d.P.R. n. 131/1986; per compravendite private o procedure diverse occorre verificare la disciplina applicabile.
  • Qualora l'Amministrazione finanziaria calcoli l'imposta sul valore dell'immobile anziché sul prezzo di aggiudicazione, il contribuente può contestare la pretesa invocando l'art. 44, purché la vendita abbia effettivamente natura giudiziaria o sia stata effettuata mediante pubblico incanto.

Testo integrale

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