Sentenza n. 3732/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28/10/2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento sul sito INPA del 29/10/2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30/07/2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,75 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nel quesito n.14 e n.31 del proprio questionario; - del Bando di concorso pubblicato sul INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento del quiz n.14 e n.31 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al TEST e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con punteggio di 20,75/30, nonché gli atti della procedura nella parte relativa ai quesiti n. 14 e n. 31
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione di non idoneità conseguita nella prova scritta di un concorso indetto per il Ministero della Giustizia. Avendo ottenuto 20,75/30, a fronte della soglia di idoneità di 21/30, ha sostenuto l'erronea formulazione e valutazione dei quesiti n. 14 e n. 31. Quanto al quesito n. 14, relativo al numero di pagine comprese tra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo volume di un'enciclopedia composta da otto volumi di 600 pagine ciascuno, il candidato aveva scelto la risposta di 1.800 pagine, mentre l'amministrazione aveva ritenuto corretta quella di 2.400 pagine. Quanto al quesito n. 31, relativo alla prorogabilità del termine per l'assunzione delle funzioni di magistrato ai sensi dell'ordinamento giudiziario, il candidato aveva scelto la risposta affermativa riferita alla proroga per una sola volta, mentre la commissione aveva indicato come corretta la risposta negativa. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei quesiti, la rivalutazione del punteggio con l'attribuzione di un punto aggiuntivo per ciascun quesito e il conseguente superamento della soglia di idoneità. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che, anche se non autore materiale degli atti della procedura, il Ministero ne è destinatario degli effetti ed è quindi inciso dall'attività amministrativa. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure relative a entrambi i quesiti. Per il quesito n. 14, ha giudicato univoca la risposta di 2.400 pagine secondo la disposizione ordinaria dei volumi in libreria, con il dorso rivolto verso l'esterno, la prima pagina verso destra e l'ultima verso sinistra; tra l'ultima pagina del quinto volume e la prima dell'ottavo si computano quindi le pagine dei volumi dal quinto all'ottavo, per complessive 2.400 pagine. Quanto al quesito n. 31, il giudice ha rinviato, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., alla sentenza della stessa Sezione n. 1202/2026, ritenendo già esaminata in quella pronuncia la correttezza della formulazione del quesito e della risposta individuata dall'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita in forma semplificata poiché il contraddittorio e l'istruttoria risultavano completi, previa informazione alle parti.
art. 74 c.p.a.
La Sezione ha utilizzato il rinvio alla motivazione di una propria precedente sentenza per la questione relativa al quesito n. 31.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria e di condanna dell'amministrazione a rivalutare il punteggio è stata proposta dal ricorrente, ma non accolta in conseguenza del rigetto della domanda principale.
Massime di principio
- La legittimazione passiva di un'amministrazione sussiste anche quando essa non abbia materialmente adottato gli atti della procedura, se tali atti producono effetti direttamente incidenti sulla sua sfera istituzionale e l'amministrazione ne è destinataria.
- Nelle prove concorsuali, un quesito è legittimo quando, secondo la formulazione concretamente adottata e le ordinarie regole logiche o tecniche pertinenti, consente di individuare un'unica risposta corretta.
- Nel quesito relativo alla disposizione di più volumi affiancati in libreria, il computo delle pagine comprese tra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo include i volumi dal quinto all'ottavo quando la disposizione dei libri è quella ordinaria, con il dorso rivolto verso l'esterno, e conduce al risultato di 2.400 pagine.
- Il giudice amministrativo può richiamare, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., la motivazione di una precedente sentenza della stessa Sezione per decidere una questione identica già esaminata, senza riprodurne integralmente il contenuto.
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