Sentenza n. 795/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di deposito dell’indennità, comunicazioni di costituzione del deposito definitivo, decreto relativo al metanodotto con l’elenco dei proprietari e verbale di immissione in possesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al procedimento di asservimento e al deposito dell’indennità concernenti un tratto del metanodotto Recanati-Foligno nel Comune di Camerino. Con atto depositato l’8 giugno 2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, motivata dal mutamento dei presupposti sui quali il ricorso era stato originariamente incardinato, chiedendo la compensazione delle spese. Snam Rete Gas non si è opposta alla declaratoria di improcedibilità, ma ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria. Le amministrazioni statali non si sono opposte alla definizione in rito e si sono rimesse al Collegio sulle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia sostanziale alla coltivazione del giudizio. Ai fini delle spese ha applicato il principio della soccombenza virtuale: ha ritenuto che l’impugnazione del decreto di asservimento fosse irricevibile e che, per la controversia relativa alla corresponsione dell’indennità, difettasse la giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito da Snam Rete Gas. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare a Snam Rete Gas 1.000 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni rappresentate dall’Avvocatura dello Stato. Non è stata disposta una specifica condanna per lite temeraria.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito delle domande e delle eccezioni dedotte nel merito.
- L’impugnazione di un decreto di asservimento è irricevibile quando proposta tardivamente, secondo la valutazione compiuta dal giudice sulla base degli atti del processo.
- La controversia concernente la corresponsione dell’indennità relativa all’asservimento è devoluta a un giudice diverso da quello amministrativo, con conseguente difetto di giurisdizione amministrativa sulla relativa domanda.
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