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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41809/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato in parte l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (ridotta nella durata e nella cauzione). Due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 e carenza/apparenza della motivazione nella parte in cui il provvedimento colloca il ricorrente nella categoria meritevole della misura, sostenendo che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato che tra il 2012 e il 2019 non vi furono vicende penali e che il reato del 2019 sarebbe un episodio isolato; 2) violazione dell'art. 6, comma 2 d.lgs. n. 159/2011 per la mancata motivazione dell'adeguatezza della specifica prescrizione (obbligo di soggiorno nel comune di residenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di legittimità in materia di prevenzione sia limitato a questioni di diritto e che il vizio di motivazione sussista solo se il decreto omette il confronto con un elemento potenzialmente decisivo. Nella fattispecie la Corte d'appello aveva motivato la misura richiamando fatti di fatto e condanne pregresse e la riattivazione di canali di rifornimento di stupefacenti nel 2019, dunque elementi idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità. Il primo motivo era, inoltre, una censura di merito e quindi geneticamente inammissibile; il secondo motivo non era stato nemmeno dedotto in sede di appello e risultava inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    La norma definisce i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; il giudice territoriale ha ritenuto che, alla luce delle condanne e dei fatti del 2019, sussistessero i requisiti per la sorveglianza speciale.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce che il ricorso in Cassazione avverso i decreti emessi in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo limite di ammissibilità.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 6, comma 2

    Riguarda le prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione (es. obbligo di soggiorno); la mancata motivazione su tale adeguatezza è censurabile, ma la censura dev'essere proposta nei termini processuali appropriati e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    L'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente rientra nelle violazioni di legge ammissibili in Cassazione se il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo; la Corte ha verificato e ritenuto che ciò non fosse il caso.

  • Corte Cost. n. 106/2015

    Conferma la compatibilità costituzionale delle disposizioni che limitano il ricorso in Cassazione contro i decreti di prevenzione, richiamata per giustificare il limite di ammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro decreti in materia di prevenzione è ammesso solo per questioni di diritto; censure di merito sono generalmente inammissibili.
  • La motivazione è necessaria, ma la Cassazione annulla per motivazione apparente o mancante solo se il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento di valutazione potenzialmente decisivo che avrebbe potuto determinare l'esito contrario.
  • Fatti postumi o il riemergere di attività illecite (es. riattivazione di canali di rifornimento) possono essere valutati come indici di attualità della pericolosità, anche se vi sono periodi di inattività penale precedenti.
  • Le censure relative all'adeguatezza di prescrizioni accessorie (come l'obbligo di soggiorno) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito, altrimenti risultano inammissibili in Cassazione.
  • Se il ricorrente non solleva in appello specifiche questioni di motivazione o di discrezionalità, tali questioni difficilmente possono essere accolte in sede di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; la Corte può quantificarle nella sentenza di rigetto.

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