Ordinanza n. 63/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto attiene al ricorso introduttivo: - della graduatoria definitiva della procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT) per il Gruppo Scientifico disciplinare 10/ASIA-01 e il Settore scientifico disciplinare ASIA-01/A – Archeologia e storia dell’arte dell’Asia centrale e dell’India, approvata con provvedimento dirigenziale n. 5997/2025 del 30 settembre 2025 e pubblicata sul sito web in pari data; - del Bando per la Procedura di valutazione comparativa suddetta rif. n. 3322 del 30 maggio 2025; - dell’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali 20 marzo 2025; - della Disposizione Dirigenziale rep. 4228 del 10 luglio 2025 “Nomina commissione”; - del Verbale della commissione del 21 luglio 2025, I adunanza, e Criteri di valutazione della commissione; - della “Nota di convocazione della discussione pubblica”; - dei Verbali della Commissione del 28 luglio 2025, II adunanza e del 4 settembre 2025, III adunanza; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti; per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. 0012220 del 22 gennaio 2026, comunicato in pari data, con cui Unibo dichiara la chiusura del procedimento di riesame dell’approva zione degli atti della procedura selettiva indetta con Disposizione Dirigenziale rep. 332 del 30 maggio 2025, per un posto da RTD in tenure track per il SSD ASIA-01/A presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e conferma dell’approvazione degli atti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track, nonché provvedimento di conferma adottato all’esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, il bando, gli atti dipartimentali, la nomina della commissione, i verbali e i criteri di valutazione, la convocazione della discussione pubblica e gli ulteriori atti della procedura comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 22 gennaio 2026, con cui l’Università ha chiuso il procedimento di riesame e confermato l’approvazione degli atti della selezione. Tra le contestazioni cautelari rilevavano una presunta incongruenza nella valutazione della coerenza del percorso di dottorato e la contestata valutazione degli assegni di ricerca e di dottorato. Il ricorrente aveva inoltre dedotto l’illegittimità derivante dalla mancata valorizzazione della falsità dei titoli dichiarati dal candidato vincitore. L’Università, dopo la notifica di due ricorsi, aveva disposto un riesame della procedura e sospeso la procedura di assunzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso e i motivi aggiunti non presentassero, allo stato del giudizio e anche alla luce delle difese dell’Università, elementi di fondatezza sufficienti a giustificare la sospensione degli atti impugnati. In particolare, il giudice ha escluso, in sede di delibazione sommaria, la sussistenza di un fumus boni iuris adeguato sia quanto alla dedotta incongruenza nella valutazione della coerenza del percorso di dottorato, sia quanto alla valutazione degli assegni di ricerca e di dottorato. La questione relativa alla mancata valorizzazione della falsità dei titoli dichiarati dal vincitore è stata ritenuta non più esaminabile nei termini prospettati, poiché il provvedimento del 22 dicembre 2025, con cui l’Università aveva chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni contenute nel curriculum del vincitore, non era stato impugnato tempestivamente; di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto improcedibile su tale profilo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma il TAR ha ritenuto insussistenti elementi di fondatezza sufficienti a giustificare la sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone una delibazione positiva, almeno prima facie, della fondatezza delle censure; quando tale fumus non risulti sufficientemente supportato, la sospensione degli atti impugnati deve essere negata.
- La mancata impugnazione tempestiva di un autonomo provvedimento amministrativo che definisce uno specifico procedimento determina la stabilizzazione di tale atto e impedisce di dedurne successivamente l’illegittimità nell’ambito dell’impugnazione di altri atti connessi.
- Nelle procedure comparative universitarie, le censure relative alla valutazione della coerenza del percorso di dottorato e degli assegni di ricerca o di dottorato non giustificano la sospensione cautelare quando, a una valutazione sommaria, non emergano incongruenze sufficientemente dimostrate nella valutazione della commissione.
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