Cassazione Penale, Sentenza n. 8236/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 28/10/2024 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione volta ad ottenere la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (riduzione di un sesto per il mancato esercizio dell'impugnazione). I ricorrenti sostenevano che tale riduzione, derivante dalla sentenza irrevocabile emessa il 6/3/2024 nel giudizio abbreviato, dovesse essere applicata al complesso delle pene irrogate per tutti i reati giudicati in quella sede, e non solo alla pena relativa al reato associativo (art. 416-bis c.p.), nonostante avessero proposto appello per gli altri reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha precisato che la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. ha natura deflattiva e si applica esclusivamente alle fattispecie per le quali l'imputato non ha proposto impugnazione. Nel caso di specie gli imputati avevano impugnato la sentenza per tutti i reati diversi dall'art. 416-bis, pertanto la riduzione poteva essere riconosciuta solo per il reato associativo non impugnato. È stata inoltre richiamata la procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. per l'iniziativa in sede esecutiva e la possibilità che il pubblico ministero promuova il procedimento esecutivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
La Corte interpreta la norma come un beneficio di natura deflattiva che si applica soltanto per le pronunce di primo grado rispetto alle quali non sia stata proposta impugnazione dall'imputato; la riduzione è connessa alla totale acquiescenza dell'imputato e quindi non si estende alle posizioni per le quali è stata proposta impugnazione
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la procedura de plano in sede esecutiva per la rimozione del giudicato o per l'applicazione di effetti esecutivi: il giudice dell'esecuzione procede d'ufficio secondo quanto previsto per l'esecuzione e ciò consente anche l'avvio del relativo procedimento per la riduzione
art. 676, comma 1, cod. proc. pen. (modificato)
La modifica richiamata collega l'operatività della procedura de plano di cui all'art. 667, comma 4, alla materia esecutiva collegata alla riduzione, confermando il ruolo dell'ufficio esecuzioni nel procedimento
art. 416-bis cod. pen.
Nel caso esaminato la riduzione poteva essere riconosciuta esclusivamente per il reato associativo contestato ai ricorrenti, trattandosi dell'unica fattispecie rispetto alla quale non era stata proposta impugnazione
art. 24, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto nel codice di procedura penale il comma 2-bis all'art. 442, delineando il beneficio esecutivo collegato alla mancata impugnazione
art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato l'art. 676 c.p.p., configurando il quadro procedurale per l'intervento del giudice dell'esecuzione e per l'eventuale opposizione
art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge 27 settembre 2021, n. 137
prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione
Atto di delega che chiarisce la finalità deflattiva della misura: il legislatore delegato è stato incaricato di prevedere una riduzione premiale nei casi di mancata impugnazione, collegata all'azione del giudice dell'esecuzione
art. 1, comma 10, lett. a), n. 1, legge n. 137 del 2021
Richiamata per sottolineare l'orientamento deflattivo della riforma e il nesso tra procedure speciali e ragioni di economia processuale
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto del giudizio abbreviato e delle condizioni per l'ammissione del rito con integrazione probatoria; citata a supporto del riferimento alla razionalità deflattiva delle modifiche legislative
Massime di principio
- La riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è un beneficio di natura deflattiva: si applica solo alle condanne rispetto alle quali l'imputato non ha proposto impugnazione.
- Quando in un procedimento sono contestati più reati, occorre verificare per ciascun reato se l'imputato ha esercitato l'impugnazione; la diminuzione non si estende automaticamente alle fattispecie impugnate.
- La richiesta di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, si svolge nell'ambito dell'esecuzione, seguendo la procedura de plano di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.; il pubblico ministero può attivare il procedimento esecutivo.
- La ratio della norma è premiare la totale acquiescenza e l'economia processuale: chi impugna parte della decisione impedisce che il beneficio si applichi estensivamente.
- In caso di dubbio strategico, il difensore deve valutare attentamente l'opportunità di proporre impugnazione parziale: impugnare anche solo alcuni capi può precludere la riduzione per quegli stessi capi.
- Per ottenere la riduzione in esecuzione è necessario che sussista il presupposto processuale della mancata impugnazione; l'interpretazione estensiva della norma in senso 'sostanziale' non prevale sulla finalità deflattiva espressa dalla legge e dalla sua relazione illustrativa.
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