Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di associazione a delinquere, lamentando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato la mancata esistenza delle connotazioni tipiche dell'associazione e la sua presunta estromissione dalla Giunta comunale (novembre 2012), le dicharazioni del coimputato Quarta che avrebbero smentito una struttura stabile, l'errata valorizzazione di captazioni e il fatto che Pezzuto rispondesse di un unico reato fine; (2) vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, sostenendo l'assenza di atti amministrativi contrari ai doveri (solo atti prodromici e non vincolanti), l'assenza della fase esecutiva, l'ignoto corruttore e l'oggetto del patto illecito, per cui il fatto sarebbe dovuto essere ricondotto, se del caso, a fattispecie diverse o a una corruzione meno grave (art. 318 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile come mera rivisitazione del merito e comunque infondato: le corti di merito hanno motivato in modo logico e coerente, valorizzando numerose intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno dimostrato l'esistenza di una stabile struttura associativa all'interno del Comune di Cellino San Marco, con ruoli determinati, pianificazione delle "grandi manovre" per l'assegnazione degli appalti e ripartizione delle tangenti. Anche la circostanza che Pezzuto abbia cessato di essere assessore non esclude la sua partecipazione come consigliere e la stabilità del vincolo associativo; la sua estromissione per sospetto di infedeltà confermerebbe semmai l'effettiva esistenza dell'associazione. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: le corti hanno adeguatamente dimostrato che vi era un uso distorto della discrezionalità pubblica, con preventiva scelta di imprenditori "compiacenti" disposti a corrispondere una tangente (documentata, complessivamente €10.000) e la predisposizione di atti e studi di fattibilità tali da orientare in via pregiudiziale le determinazioni amministrative. La Cassazione ha richiamato la distinzione tra art. 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) e art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), confermando che qui ricorrono gli elementi dell'atto contrario ai doveri per la distorsione sistematica della discrezionalità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 319 come applicabile quando vi sia uno stabile assoggettamento del pubblico ufficiale ad interessi privati che si traduca in atti, anche formalmente legittimi o prodromici, che conformano la discrezionalità pubblica all'obiettivo del privato ("atto contrario ai doveri d'ufficio"). In questo caso l'individuazione preventiva dell'imprenditore compiacente e il pagamento della tangente configurano il reato.
art. 318 cod. pen.
L'art. 318 rimane riferito ai casi di corruzione per l'esercizio della funzione, ossia quando la dazione riguarda il compimento di atti strettamente vincolati o l'esercizio della discrezionalità senza alterazione dei canoni istituzionali. La Corte lo distingue nettamente dai casi come quello in esame, riservandolo a fattispecie prive della distorsione sistematica della discrezionalità.
Massime di principio
- La sussistenza di un'associazione a delinquere può essere provata in modo pregnante anche attraverso intercettazioni che mostrino pianificazione, ripartizione dei proventi, ruoli istituzionali e regole operative: non è necessaria una forma organizzativa sofisticata, basta una struttura stabile e una programmazione criminale ripetuta.
- La perdita formale di una carica pubblica (es. da assessore a consigliere) non esclude la responsabilità per attività associative o corruttive svolte nello stesso ambito: la partecipazione di fatto e la continuità delle condotte rilevano ai fini penali.
- Per configurare la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio non è indispensabile che siano stati adottati atti amministrativi finali o che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta: è sufficiente la prova dello 'asservimento' della funzione pubblica mediante la pre-costituzione della scelta del contraente e il pagamento della tangente che rende inefficace e fittizio il procedimento amministrativo.
- La distinzione pratica tra art. 318 e art. 319 cod. pen. si basa sulla presenza o meno di una distorsione sistematica della discrezionalità pubblica: se la discrezionalità è stata usata per soddisfare preventivamente interessi privati in modo stabile, si applica l'art. 319; se la dazione riguarda atti strettamente vincolati o non altera i canoni decisionali, si valuta l'art. 318.
- I ricorsi che si limitano a richiedere una rivalutazione del materiale probatorio già valutato da merito (ricostruzione dei fatti e credibilità delle intercettazioni) sono spesso dichiarati inammissibili o rigettati dalla Corte di Cassazione se le motivazioni delle corti di merito risultano logiche e coerenti.
- La prova di una tangente concreta (anche se precedente alla fase esecutiva) e le dichiarazioni confessorie di terzi rafforzano significativamente la qualificazione della fattispecie come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →