Cassazione Penale, Sentenza n. 19315/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di ottemperanza del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro che aveva ordinato al Direttore della Casa Circondariale di L'Aquila di dare esecuzione a precedenti ordinanze favorevoli al detenuto (consegna dei quotidiani "L'Avvenire" e "Il Riformista" del giorno precedente; possibilità di colloqui telefonici pomeridiani con il difensore per motivi di giustizia; determinazione di un costo congruo per le riproduzioni cartacee tra 5 e 7 centesimi a copia). I ricorrenti deducevano (1) violazione delle norme processuali e incompetenza territoriale del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro ex art. 35-bis, comma 5 e art. 71, comma 3 O.P., sostenendo che non poteva ordinare ottemperanza nei confronti di un istituto fuori dalla sua giurisdizione; (2) illegittimità dell'ottemperanza per sopravvenuta diversità di condizioni a seguito del trasferimento del detenuto presso altro istituto (L'Aquila), poiché le ordini originari erano calibrati sulla realtà locale di Nuoro (accordi per fornitura quotidiani, costi locali per riproduzioni) e tali condizioni non sarebbero sovrapponibili a quelle di L'Aquila.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, O.P. spetta al medesimo magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, indipendentemente dal trasferimento del detenuto; (2) il trasferimento del detenuto non determina automaticamente la cessazione dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale quando le statuizioni non sono meramente riferite a circostanze esclusivamente locali non replicabili. Le ordinanze in questione tutelavano diritti (informazione, contatti difensore, costi di riproduzione) non dipendenti esclusivamente da specifiche condizioni dell'istituto di provenienza; l'Amministrazione doveva invece allegare e dimostrare l'impossibilità concreta e oggettiva di eseguire le statuizioni, non limitarsi a generiche deduzioni circa differenze organizzative o territoriali. Pertanto il ricorso è stato rigettato con decisione del 26/02/2026.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)
art. 35-bis, comma 5; art. 71, comma 3
L'art. 35-bis, comma 5, attribuisce al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento la competenza a ordinare l'ottemperanza; tale competenza non viene meno per il solo fatto del trasferimento del detenuto, salvo che l'Amministrazione dimostri l'impossibilità concreta di esecuzione.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza che ha emesso una pronuncia mantiene la competenza ad ordinare l'ottemperanza anche se il detenuto è stato trasferito in un altro istituto; il trasferimento non annulla automaticamente l'efficacia del provvedimento.
- Le ordinanze che tutelano diritti fondamentali (es. diritto all'informazione, rapporti con il difensore) vanno eseguite anche dopo il trasferimento, salvo che l'Amministrazione provi concretamente e oggettivamente l'impossibilità di esecuzione nella nuova sede.
- L'Amministrazione penitenziaria non può limitarsi a eccepire differenze generiche di organizzazione o di costi locali per sottrarsi all'ottemperanza: è necessario fornire prova specifica delle ragioni ostative.
- Qualora le statuizioni giudiziali siano strettamente dipendenti da condizioni locali non replicabili (accordi specifici, dotazioni insostituibili), l'Amministrazione deve documentare tale carattere non trasferibile; in assenza di ciò prevale l'esecutività dell'ordine giurisdizionale.
- In situazioni analoghe, chi chiede la non esecuzione per sopravvenute condizioni diverse deve proporre un'istanza motivata e provare l'impossibilità concreta; il semplice trasferimento del detenuto non costituisce di per sé motivo sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →