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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29491/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di indagini per l'indebita compensazione di crediti tributari ritenuti inesistenti, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, in forma diretta nei confronti della società e per equivalente nei confronti del legale rappresentante. Il Tribunale del riesame aveva accolto l'istanza dell'indagato e della società, annullando il sequestro sul presupposto che non emergessero elementi concreti sulla consapevolezza dei cessionari circa l'inesistenza dei crediti, nonostante fosse stata accertata l'inesistenza dei crediti compensati. La Procura ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per avere il Tribunale indebitamente valorizzato una pretesa carenza dell'elemento soggettivo, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del GIP e senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto al provvedimento genetico di sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Procura. Ha osservato che, in materia di sequestro preventivo, il giudice del riesame può scrutinare anche l'elemento soggettivo del reato solo se il relativo vizio emerga ictu oculi; tuttavia, nel caso concreto, l'ordinanza del Tribunale era motivata in modo meramente apparente. La motivazione non spiegava infatti in modo intelligibile perché, a fronte dell'accertata inesistenza dei crediti tributari in compensazione e del contenuto del "principio di prova" richiamato dai ricorrenti, dovesse escludersi il fumus delicti. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato le ragioni poste a base del decreto di sequestro del GIP. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza di riesame.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata come reato tributario oggetto della provvisoria contestazione, in relazione a indebita compensazione di crediti inesistenti.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come ulteriore titolo di reato provvisoriamente contestato nel procedimento cautelare reale.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in modo comprensibile ed esaustivo; la motivazione solo apparente integra violazione di legge censurabile in cassazione anche in materia cautelare reale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame contro un sequestro preventivo il controllo sull'elemento soggettivo del reato è ammissibile solo se il relativo vizio emerga in modo manifesto, senza necessità di un approfondimento pieno di merito.
  • La motivazione del provvedimento del riesame non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o contraddittorie: deve spiegare, in modo intellegibile, perché gli elementi indiziari non sorreggano il fumus delicti e deve confrontarsi con le ragioni del decreto cautelare originario.
  • In materia di sequestro preventivo, la motivazione meramente apparente è equiparata a violazione di legge ed è quindi deducibile con ricorso per cassazione.
  • Quando l'accertamento dell'inesistenza del credito è pacifico, il giudice del riesame che escluda il fumus non può farlo senza chiarire specificamente perché manchi la consapevolezza richiesta per la rilevanza penale della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSequestroRicorso per cassazioneIndebita compensazione
RamiProcesso penaleReati tributariDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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