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Sentenza

Sentenza n. 1998/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 472 del 2023.

Giustizia amministrativa202600870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di un decreto ingiuntivo esecutivo relativo al diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 472 del 2023, dichiarativo del suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il decreto, munito di attestazione di esecutività, era stato notificato via PEC al Ministero in forma esecutiva. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del titolo giudiziale. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato la documentazione prodotta, l’esecutività del decreto, la rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati l’esecutività del decreto ingiuntivo, la sua notificazione in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal decreto ingiuntivo posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, unitamente alla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, l’esecuzione può essere ordinata quando risultino documentati l’esecutività del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione successivo all’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice amministrativo può disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale questi deve provvedere su richiesta della parte interessata.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando la documentazione in atti consenta di accertare l’esistenza, l’esecutività e la mancata esecuzione del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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