Cassazione Civile, Ordinanza n. 26439/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un avviso di iscrizione ipotecaria. La contribuente sosteneva di voler contestare soltanto l'iscrizione ipotecaria e non anche gli atti presupposti; la CTR aveva ritenuto che, trattandosi di atto unitario, il valore della lite dovesse essere determinato considerando solo l'iscrizione ipotecaria, senza duplicare il contributo unificato per le cartelle prodromiche. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la contribuente, nel ricorso introduttivo, aveva impugnato non solo l'avviso di iscrizione ipotecaria ma anche sei cartelle di pagamento, e che quindi il valore della controversia e il contributo unificato avrebbero dovuto essere calcolati tenendo conto anche di tali cartelle. La resistente ha eccepito, tra l'altro, il giudicato interno e l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e genericità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo del Ministero. Ha escluso sia il giudicato interno sia l'inammissibilità per difetto di autosufficienza o genericità, rilevando che il ricorso di cassazione riportava i passaggi essenziali dell'atto introduttivo. Nel merito ha affermato che, in materia tributaria, il valore della lite ai fini del contributo unificato va commisurato al valore dell'atto impugnato; quando il contribuente impugna un atto consequenziale come l'iscrizione ipotecaria per far valere la mancata notifica degli atti presupposti, può limitarsi a contestare l'atto consequenziale senza dover necessariamente impugnare anche gli atti presupposti. Nel caso concreto, il contributo unificato era stato correttamente calcolato sul valore dell'iscrizione ipotecaria, determinato sommando i soli tributi sottesi alle cartelle richiamate, al netto di sanzioni e interessi, senza duplicazioni per le cartelle stesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese. È stata altresì esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il valore della controversia ai fini del contributo unificato dovesse includere anche le cartelle presupposte; la Corte respinge questa lettura nel caso concreto.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo qualifica come norma speciale del processo tributario: il valore della lite corrisponde all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, e il contributo unificato va parametrato al valore dell'atto impugnato.
art. 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per escludere l'applicazione generalizzata del rinvio al codice di procedura civile, in ragione della specialità del processo tributario.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale notificato per far valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, senza onere di impugnare anche quest'ultimo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il valore della controversia ai fini del contributo unificato si determina in base al valore dell'atto impugnato, ossia all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, e non in base a criteri mutuati dal processo civile.
- Quando il contribuente impugna un atto consequenziale della riscossione, come un'iscrizione ipotecaria, per far valere la mancata notifica degli atti presupposti, è consentito limitare l'impugnazione all'atto consequenziale senza dover necessariamente estendere il gravame anche agli atti presupposti.
- Ai fini della qualificazione della domanda, il giudice di merito deve interpretare l'atto introduttivo per stabilire se il contribuente abbia scelto di contestare solo il vizio derivante dalla mancata notifica dell'atto presupposto oppure anche il merito e gli ulteriori vizi dell'atto presupposto stesso.
- La determinazione del contributo unificato non può comportare duplicazioni della pretesa contributiva quando l'impugnazione riguardi un atto unitario di riscossione fondato su più cartelle richiamate come presupposto.
- L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non è fondata quando il ricorso per cassazione trascrive i passaggi essenziali degli atti processuali rilevanti ai fini del motivo dedotto.
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