Cassazione Civile, Ordinanza n. 23027/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 ai fini IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società agricola, recuperando a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti documentate da due fatture: una emessa da una società di costruzioni per lavori di ristrutturazione di un immobile e una emessa da un soggetto operante nel commercio di agrumi. In primo grado l'avviso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova; violazione dell'art. 109 TUIR sui requisiti di deducibilità dei costi. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: omessa pronuncia su specifiche censure di appello relative alla legittimità dell'accertamento parziale, alla disciplina sul contraddittorio e all'utilizzabilità degli atti di verifica; motivazione apparente e violazione dell'onere della prova in relazione alla proroga dell'accesso della Guardia di Finanza e alla conferma parziale del costo relativo alla fattura dell'operatore agricolo; omesso esame di fatti decisivi relativi alla reale esecuzione dei lavori e alla pretesa sovrafatturazione. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dell'Agenzia, mentre ha accolto i primi due motivi della società per omessa pronuncia e motivazione apparente su questioni preliminari e su una delle riprese; il terzo motivo è stato rigettato in parte e assorbito in parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della società contribuente, rigettando il terzo motivo nella parte relativa alla fattura della società di costruzioni e dichiarandolo assorbito nella parte relativa alla fattura dell'operatore agricolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per le censure di nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente dedotte nel ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto decisivo, ma non sulla mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e diretti a censurare effettivamente la decisione impugnata; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sull'accertamento ai fini delle imposte dirette, rispetto alla quale l'Ufficio denunciava violazione di legge.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sull'accertamento IVA, rispetto alla quale l'Ufficio denunciava violazione di legge.
art. 2697 c.c.
La Corte osserva che non risulta una reale inversione dell'onere probatorio; le doglianze erano astratte e non agganciate a specifiche statuizioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia, ma senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 109 t.u.i.r.
Norma sui requisiti di certezza, competenza e inerenza dei costi; il motivo che la invocava è stato ritenuto astratto e irrilevante rispetto alla concreta motivazione della CTR.
art. 112 c.p.c.
La mancata trattazione di motivi di appello specificamente dedotti integra omessa pronuncia e nullità della sentenza.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla società tra i motivi di appello asseritamente non esaminati, in tema di accertamento parziale.
art. 7 Statuto del contribuente
Richiamato dalla società per contestare l'utilizzabilità di atti e risultanze non allegate o non conoscibili.
art. 12 Statuto del contribuente
Richiamato per la dedotta violazione del termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso a seguito di verifica.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario impone una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione non si applica alle conclusioni di una perizia stragiudiziale, che costituisce solo elemento indiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi astratti, generici o sganciati dalle statuizioni effettive sono inammissibili.
- In tema di operazioni ritenute inesistenti, la deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. richiede di indicare in concreto quale statuizione abbia invertito l'onere della prova; non basta una critica enunciata in termini generali.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o di una perizia di parte.
- La motivazione è apparente quando il giudice afferma una conclusione senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito; in tal caso la sentenza è nulla per violazione dell'obbligo di motivazione.
- L'omessa pronuncia su motivi di appello specificamente dedotti integra nullità della decisione, anche quando il giudice si limiti a dichiarare genericamente assorbite le altre questioni senza spiegare perché.
- La perizia stragiudiziale o relazione tecnica di parte ha valore meramente indiziario e non è soggetta, di regola, al principio di non contestazione come fatto storico provato.
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