Cassazione Penale, Sentenza n. 30705/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (fatto del 20/05/2015), denunciando: 1) violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 601 c. 4 c.p.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022), per avere il difensore ricevuto il decreto di citazione in appello solo il 27/01/2023 e mancanza di notifica personale all'imputata detenuta e mancata traduzione all'udienza d'appello; 2) omissione di notifica al difensore della nuova data fissata a seguito del rinvio per legittimo impedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: all'udienza per rinvio per legittimo impedimento era stato nominato un difensore sostitutivo e, nel caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce l'avviso al difensore impedito e al sostituito. Quanto al primo motivo, la questione sull'applicabilità del nuovo termine di 40 giorni era stata rimessa alle Sezioni Unite, che hanno poi stabilito l'applicazione della nuova disciplina solo per atti d'impugnazione proposti dal 10/07/2024; inoltre, dagli atti risultava che la notifica della citazione d'appello era stata eseguita al difensore il 10/02/2023 e all'imputata detenuta il 27/02/2023 (prima quindi di qualsiasi termine controverso). La notifica è stata considerata valida anche se l'imputata rifiutò di firmare, e non sussisteva obbligo di traduzione per un giudizio di appello celebrato in forma cartolare in assenza di richiesta di partecipazione. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p.
comma 4 (nella formulazione oggetto di contestazione per il termine a comparire nella udienza di appello)
La Corte ha richiamato la norma ma ha richiamato anche la decisione delle Sezioni Unite che ha precisato la decorrenza dell'applicabilità della nuova disciplina: la modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica agli atti d'impugnazione proposti dal 10/07/2024, per cui non poteva essere fatta valere nel caso concreto.
d.lgs. n.150/2022
art. 34, comma 1, lett. g) (modifica dell'art. 601 c.p.p.)
Ha introdotto il termine di quaranta giorni a comparire in appello; la Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite che ne ha limitato l'applicabilità temporale.
art. 97 c.p.p.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio in udienza; la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, se è nominato un difensore sostitutivo e l'udienza è rinviata ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza è sufficiente a sostituire la notifica dell'avviso.
Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015 (Calvaruso)
Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio che il difensore che ottiene il rinvio ha diritto all'avviso della nuova udienza solo se il rinvio è a 'nuovo ruolo'; nel caso di rinvio ad udienza fissa la lettura dell'ordinanza sostituisce l'avviso.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rossi e altri)
Ha statuito che la notificazione è valida anche quando il destinatario, dopo aver preso cognizione del contenuto, rifiuta materialmente di ricevere l'atto; il rifiuto attestato dall'ufficiale giudiziario equivale alla consegna.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione anteriore se la questione non è stata dedotta in appello o in cassazione.
Massime di principio
- La nuova disciplina che fissa in 40 giorni il termine a comparire in appello (modifica art. 601 c.p.p.) non è retroattiva e si applica solo agli atti d'impugnazione soggetti alla decorrenza temporale indicata dalle Sezioni Unite (evidenziata come 10/07/2024). Verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione.
- La notificazione all'imputato detenuto è valida anche quando l'interessato rifiuta di ricevere copia, purché l'ufficiale giudiziario attesti nella relata di notifica che l'atto è stato comunque portato a conoscenza.
- In caso di rinvio per legittimo impedimento del difensore, se il giudice nomina un difensore sostitutivo e rinvia ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza in udienza sostituisce l'obbligo di inviare un ulteriore avviso al difensore originariamente impedito.
- Nei giudizi di appello celebrati in forma cartolare non sussiste l'obbligo automatico di tradurre l'imputato detenuto in aula; il diritto a partecipare va esercitato tramite richiesta dell'imputato o del suo difensore, salvo diverse esigenze procedurali.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non è possibile far valere d'ufficio la prescrizione del reato se tale questione non è stata dedotta in appello né portata specificamente nel ricorso.
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