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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22248/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, affinché il giudizio sia rinnovato con contraddittorio integro. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un socio accomandante aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per un’annualità d’imposta, notificatogli dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società di persone cui l’atto si riferiva. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso di primo grado per asserita carenza di interesse, ritenendo che l’avviso, emesso nei confronti di una società già estinta, non fosse direttamente impugnabile dal socio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la cancellazione della società aveva inciso sulla legittimità stessa della pretesa, poiché l’atto era stato emesso contro un soggetto estinto e dunque era radicalmente viziato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, contestando la compensazione operata in appello. La Corte ha però rilevato che, poiché la società era cancellata da tempo e l’atto era stato notificato al socio quale successore processuale dell’ente estinto, la questione decisiva non era l’assenza di legittimazione del socio, bensì la mancata partecipazione al giudizio dell’altro socio, anch’egli titolare del 50% della partecipazione. Essendo la controversia tributaria fondata su un accertamento unitario e inscindibile riferito alla società di persone e ai soci, il giudizio doveva svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente e la conseguente disciplina dei rapporti pendenti e delle eventuali pretese dei creditori, con rilevanza anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 100 c.p.c.

    il ricorso introduttivo non può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse quando la controversia va invece scrutinata alla luce della corretta individuazione dei soggetti legittimati e del contraddittorio necessario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla statuizione sulle spese di lite.

  • art. 382 c.p.c.

    in presenza di vizio insanabile originario del processo può disporsi l’annullamento senza rinvio; nella specie la Corte ha però poi individuato la nullità da contraddittorio non integro con rinvio al primo giudice.

  • art. 110 c.p.c.

    a seguito dell’estinzione della società, la legittimazione sostanziale e processuale si trasferisce automaticamente ai soci, quali successori processuali dell’ente.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    l’estinzione della società in corso di causa integra un evento interruttivo del processo.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    nei giudizi tributari in tema di accertamenti unitari relativi a società di persone e soci occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992

    in appello il giudice deve rimettere la causa al primo giudice quando rilevi la necessità di integrare il contraddittorio.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    in sede di legittimità, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, si dispone la cassazione con rinvio al primo giudice.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    base del rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’imputazione automatica ai soci impone il litisconsorzio necessario.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    la disciplina del differimento quinquennale degli effetti estintivi delle società cancellate non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina.

  • art. 10 legge fall.

    richiamato come eccezione di fictio iuris alla perdita della capacità processuale della società estinta.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la perdita della capacità processuale; i rapporti obbligatori residui non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che subentrano anche nella legittimazione processuale come successori dell’ente.
  • Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, l’accertamento è unitario e inscindibile: il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci, salvo questioni personali, e la mancata integrazione del contraddittorio comporta nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando in sede di legittimità si accerta la violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
  • La disciplina del differimento quinquennale degli effetti estintivi delle società cancellate, introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014, non è interpretativa né retroattiva e opera solo per le cancellazioni richieste sotto il nuovo regime.
  • Il liquidatore della società estinta non è successore processuale dell’ente per i debiti sociali; può essere destinatario solo di autonome azioni risarcitorie fondate su sua responsabilità personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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