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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01071/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Più dipendenti dell'ex ICE avevano chiesto al Tribunale di Roma di accertare il diritto a far includere, nella base di calcolo degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto relativi al periodo 1990-2004, varie voci retributive percepite (tra cui retribuzione di risultato mensile, maggiorazione turno e premi di produzione), che l'ente non aveva computato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile non il regime del TFR ex art. 2120 c.c., ma quello dell'indennità di buonuscita di cui alla L. n. 70/1975, oltre a qualificare le voci rivendicate come non stipendiali. Uno solo dei lavoratori, in cassazione, ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione del contraddittorio per avere i giudici applicato d'ufficio la disciplina della buonuscita; con il secondo ha contestato l'applicazione della L. n. 70/1975 e la mancata considerazione della persistenza del regime TFR per il personale ICE non dirigente già in servizio al 31.12.1995; con il terzo ha censurato, in relazione alle singole voci retributive, la disciplina applicata e l'omesso esame dei conteggi prodotti; con il quarto ha contestato la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito potesse e dovesse verificare d'ufficio quale fosse il regime giuridico del rapporto, senza necessità di provocare un contraddittorio specifico sul punto, perché la questione attiene alla base giuridica della domanda. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata aveva erroneamente accomunato la posizione dei dirigenti a quella del personale non dirigente dell'ICE: per quest'ultimo, già in servizio al 31 dicembre 1995, continua a operare il regime del TFR, e non quello della buonuscita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione sulle voci da includere nel calcolo del TFR dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio una volta accertata la qualifica non dirigenziale del ricorrente; anche il quarto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 332 c.p.c.

    nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione alle altre parti ha funzione di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius; la sua omissione determina solo stasi del processo fino alla scadenza dei termini di impugnazione

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili dalla notificazione nelle cause scindibili

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato ai fini del decorso del termine breve/impugnatorio prima della decisione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per affermare che, decorso il termine lungo, non occorre ordinare la notificazione ex art. 332 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo come parametro di violazione processuale

  • art. 183 c.p.c., comma 4

    richiamato nel primo motivo come norma violata per mancata interlocuzione sul mutamento della prospettiva giuridica

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la Corte esclude che fosse necessario il contraddittorio su un rilievo officioso, trattandosi della qualificazione giuridica della domanda

  • art. 420 bis c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro processuale invocato dal ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma esclusa la violazione perché la Corte di merito si è pronunciata sul thema decidendum

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    l'accoglimento del motivo sul regime giuridico travolge anche i capi della sentenza logicamente dipendenti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 2120 c.c.

    la Corte afferma che per il personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995 continua a operare il regime del TFR

  • art. 13 L. 70/1975

    non si applica ai dipendenti non dirigenti ICE già in servizio al 31.12.1995; si applica invece ai dirigenti dell'ICE secondo la giurisprudenza richiamata

  • art. 14 d.l. 98/2011

    richiamato solo per il subentro dell'Agenzia ICE e del Ministero nei rapporti dell'ex ICE

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • L. n. 13/1975

    citata nel testo come riferimento del regime di buonuscita, ma nel contesto della decisione il corretto riferimento sostanziale è all'art. 13 L. 70/1975 come disciplina del personale di enti del parastato

  • L. n. 70/1975, art. 13

    regime della buonuscita richiamato come disciplina applicabile ai dirigenti e non al personale non dirigente già in servizio al 31.12.1995

  • L. n. 68/1997

    richiamata per la ricostruzione del regime del personale ICE nel quadro del pubblico impiego privatizzato

  • L. n. 106/1989

    ha riconosciuto il TFR al personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995, poi mantenuto fermo dalla contrattazione collettiva

  • L. n. 449/1997, art. 59, comma 56

    richiamata nel terzo motivo come parte del quadro normativo sul TFR e previdenza complementare

  • d.p.r. n. 1032 del 1973, art. 38

    richiamato nel secondo motivo in relazione al trattamento di fine servizio/quiescenza

  • CCNL ICE 1990-1991

    richiamato nel terzo motivo quale fonte contrattuale rilevante per le voci retributive da computare

  • CCNL comparto enti pubblici non economici 1998/2001, art. 46

    indicato come norma collettiva che ha mantenuto fermo il regime del TFR per il personale non dirigente

  • Accordo Quadro Nazionale in materia di t.f.r. e di previdenza complementare del 29 luglio 1999, art. 56, comma 56

    richiamato nel terzo motivo nel quadro della disciplina del TFR

  • Cass. n. 13914/2021

    precedente richiamato e fatto proprio dalla Corte per affermare il regime del TFR per il personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995

  • Cass. n. 26598/2020

    precedente richiamato e fatto proprio dalla Corte per affermare il regime della buonuscita per i dirigenti ICE

Massime di principio

  • Il giudice deve verificare d'ufficio la corretta qualificazione giuridica del rapporto e della domanda, anche se ciò conduce ad applicare un regime diverso da quello prospettato dalle parti, senza che ciò integri di per sé violazione del contraddittorio, quando la questione è immanente al thema decidendum.
  • Nel pubblico impiego di enti poi attratti nella disciplina privatizzata, la distinzione tra personale dirigente e non dirigente può essere decisiva ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza: le due categorie non sono automaticamente assoggettabili alla medesima disciplina.
  • Per il personale non dirigente dell'ICE già in servizio al 31 dicembre 1995, il regime del trattamento di fine rapporto già in essere resta applicabile e non può essere sostituito dal diverso regime della buonuscita se non nei casi previsti dalla normativa di settore.
  • Quando viene cassata la decisione sulla disciplina giuridica applicabile, restano assorbite le questioni logicamente dipendenti relative alla quantificazione delle singole voci da includere nel calcolo del trattamento di fine rapporto.
  • Nelle cause scindibili riunite in primo grado, la notificazione dell'impugnazione alle parti non impugnanti ha funzione di mera informazione e, decorso il termine lungo per impugnare, non è necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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