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Sentenza

Sentenza n. 6608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3619/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, di accesso civico generalizzato a dati, documenti e comunicazioni relativi agli extra-costi delle opere olimpiche dell’Arena Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Porta Romana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il direttore di una rivista periodica aveva chiesto al Comune, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l’ammontare degli incrementi di costo sostenuti da due società per la realizzazione delle opere olimpiche, gli atti comprovanti tali importi e le comunicazioni con cui le società avrebbero richiesto compensazioni economiche per mantenere l’equilibrio dei rispettivi PEF. Il Comune aveva negato l’accesso, richiamando l’opposizione dei controinteressati, la pendenza e l’indeterminatezza dell’iter relativo alla copertura degli extra-costi, la tutela degli interessi economici e commerciali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, la genericità dell’istanza e, in sede di riesame, la tutela della libertà e segretezza della corrispondenza ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. b). Il TAR aveva annullato il diniego, ritenendo l’istanza sufficientemente precisa, riconducibile alle finalità di controllo diffuso sull’impiego di risorse pubbliche e non adeguatamente motivato il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, pur riconoscendo la possibilità di differire l’accesso sino alla conclusione del procedimento e alla definizione delle stime degli extra-costi. La società interessata agli extra-costi ha proposto appello principale, deducendo l’inesistenza di un procedimento o di documenti accessibili, il difetto di legittimazione e interesse dell’istante, l’uso abusivo dell’accesso, la genericità dell’istanza e l’omesso o erroneo bilanciamento degli interessi economici, commerciali, industriali e di know-how. Il richiedente ha proposto appello incidentale contro il riconoscimento della possibilità di differire l’accesso e contro l’individuazione del termine finale del differimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli e confermato la sentenza del TAR. Quanto all’appello principale, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui non sarebbe esistito un procedimento relativo alla copertura degli extra-costi: dagli atti risultava che l’iter era stato avviato anteriormente all’istanza. Ha affermato che l’accesso civico generalizzato può riguardare dati e documenti detenuti dall’amministrazione anche se il procedimento di riferimento non è ancora definito; la pendenza del procedimento non costituisce, di per sé, una causa ostativa normativamente prevista, potendo eventualmente giustificare un differimento. Il giudizio sull’accesso è volto ad accertare la spettanza del diritto, indipendentemente dalla correttezza formale delle motivazioni del diniego. Non sono richieste una legittimazione qualificata né una motivazione specifica dell’istanza: il giornalista rientra nel “chiunque” legittimato all’accesso, purché la richiesta sia sufficientemente precisa e orientata alla conoscenza dell’attività amministrativa, al controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e alla partecipazione democratica. Il Collegio ha escluso la genericità dell’istanza, che individuava concretamente opere, soggetti, costi e documentazione richiesta. Ha inoltre ritenuto non dimostrato il pregiudizio agli interessi economici e commerciali: il generico richiamo al know-how, alla proprietà intellettuale e alla segretezza industriale non è sufficiente, occorrendo indicare le specifiche informazioni segrete, dotate di rilevanza economica, e il concreto vantaggio concorrenziale che i concorrenti potrebbero ottenere dalla divulgazione. La documentazione relativa all’ammontare degli extra-costi e agli atti comunali che ne attestano l’entità non è stata specificamente ricondotta dalla società a segreti tecnici o commerciali. L’amministrazione deve comunque compiere un bilanciamento concreto tra interesse conoscitivo e pregiudizio agli interessi privati, secondo proporzionalità e ragionevolezza; la presenza di risorse pubbliche rileva ai fini del controllo diffuso, ma non determina automaticamente l’ostensione di dati relativi a investimenti e strategie esclusivamente private. È stato escluso anche il limite della libertà e segretezza della corrispondenza, riferito a comunicazioni private e confidenziali. Quanto all’appello incidentale, il Consiglio di Stato lo ha respinto perché il TAR si era limitato a ricordare la possibilità, discrezionale, di differire l’accesso e non aveva adottato un ordine decisorio sul differimento. Le contestazioni sui presupposti e sul termine finale del differimento avrebbero dovuto essere proposte contro il successivo provvedimento comunale di differimento, che non risultava impugnato. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Il testo riporta il riferimento all’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.

    Prevede l’accesso civico generalizzato, esercitabile da chiunque senza necessità di dimostrare un interesse qualificato o di motivare specificamente la richiesta, quale strumento di controllo diffuso sull’attività amministrativa e sull’impiego delle risorse pubbliche.

  • art. 5-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013

    Il testo richiama la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni.

    Il limite riguarda comunicazioni private e confidenziali; non può essere invocato genericamente per sottrarre all’accesso comunicazioni inerenti a rapporti economici e procedimentali con l’amministrazione.

  • art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013

    Il testo richiama la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.

    Il diniego richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e specifico agli interessi economici o commerciali. Il generico richiamo al know-how o alla segretezza industriale non è sufficiente; devono essere individuate le informazioni segrete, dotate di valore economico, e il vantaggio concorrenziale derivante dalla loro divulgazione.

  • art. 98 Codice della proprietà industriale

    Il testo richiama i requisiti di segretezza e rilevanza economica delle informazioni aziendali.

    Il richiamo alla segretezza commerciale deve essere riferito a informazioni specificamente individuate, non generalmente conoscibili o facilmente accessibili, dotate di valore economico in quanto segrete e sottoposte a misure ragionevoli di protezione.

  • art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013

    Il testo richiama il riesame del diniego di accesso civico generalizzato.

    Consente al richiedente di chiedere il riesame del diniego al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

  • art. 15 Cost.

    La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

    Nel provvedimento è richiamato quale parametro costituzionale del limite all’accesso relativo alla corrispondenza; il Consiglio di Stato ne circoscrive l’applicazione alle comunicazioni private e confidenziali.

  • art. 1, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, d.l. 96/2025, convertito dalla l. 119/2025

    Il testo richiama il procedimento volto a dare attuazione a tali disposizioni in materia di copertura degli extra-costi delle opere olimpiche.

    È indicato nel provvedimento comunale di differimento quale riferimento normativo dell’iter amministrativo relativo alla definizione e all’erogazione dei contributi.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Il testo indica l’art. 98 del Codice di proprietà industriale.

    La tutela dei segreti commerciali presuppone la puntuale individuazione delle informazioni riservate e la prova del loro valore economico e del concreto vantaggio concorrenziale connesso alla segretezza.

Massime di principio

  • L’accesso civico generalizzato è esercitabile da chiunque, senza necessità di dimostrare una legittimazione qualificata o un interesse concreto e attuale collegato a una situazione giuridica soggettiva, né di fornire una motivazione specifica; è sufficiente che la richiesta sia sufficientemente chiara e riferita a dati o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.
  • La pendenza o la non completa definizione del procedimento cui si riferiscono i documenti richiesti non costituisce, di per sé, una causa di esclusione dell’accesso civico generalizzato. L’amministrazione può eventualmente valutare un differimento, purché ricorrano i presupposti normativi e il differimento sia disposto con un autonomo provvedimento adeguatamente motivato.
  • Il diniego di accesso civico generalizzato per la tutela degli interessi economici e commerciali richiede l’individuazione concreta delle informazioni riservate e la dimostrazione del pregiudizio specifico che la loro divulgazione arrecerebbe, non essendo sufficiente un generico riferimento al know-how, alla proprietà intellettuale o alla segretezza industriale.
  • Nel bilanciamento previsto dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, l’amministrazione deve ponderare concretamente il pregiudizio agli interessi privati e l’interesse conoscitivo sotteso all’istanza, applicando criteri di proporzionalità e ragionevolezza. La riconducibilità delle informazioni all’impiego di risorse pubbliche rafforza l’interesse al controllo diffuso, ma non comporta automaticamente l’ostensione di dati relativi a investimenti e strategie esclusivamente private.
  • Il limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza, tutela le comunicazioni private e confidenziali e non può essere invocato in modo generalizzato per sottrarre all’accesso comunicazioni inerenti a rapporti economici o procedimentali con la pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio in materia di accesso il giudice accerta direttamente la spettanza del diritto di accesso nella concreta situazione dedotta, senza limitarsi a verificare la correttezza formale delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego. Le contestazioni relative a un successivo provvedimento di differimento devono essere proposte mediante autonoma impugnazione di tale provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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