Sentenza del 20/04/2021 n. 538 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.V.A. - operazioni inesistenti - onere della prova - spetta all'ufficio - prova indiziaria - è ammissibile. Operazioni inesistenti - elementi sintomatici - descrizione generica delle prestazioni - natura di evasore totale del prestatore - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'Ufficio contestava l'indebita detrazione dell'IVA esposta in fatture relative a presunte operazioni inesistenti; si discuteva chi dovesse provare l'inesistenza delle operazioni e quali elementi potessero giustificare il disconoscimento della detrazione
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni compete all'Ufficio, ma che tale onere può essere assolto anche mediante prova indiziaria: nel caso esaminato l'Ufficio ha dimostrato l'esistenza di elementi sintomatici rilevanti (fatture con descrizione assolutamente generica, indicata come "lavorazioni eseguite per nostro ordine e conto", e il fatto che il presunto prestatore fosse un evasore totale), per cui la detrazione è stata disconosciuta in mancanza di prova della fonte legittima della detrazione da parte del contribuente
Norme richiamate
DPR n. 633/1972 (IVA), art. 19
la detrazione dell'IVA è subordinata all'effettiva sussistenza dell'operazione imponibile e alla prova della legittimità della detrazione; la norma viene interpretata nel senso che l'ufficio può contestare la detrazione quando dimostri che l'operazione non è stata posta in essere
art. 2697 c.c. (onere della prova)
principio generale secondo cui chi vuole far valere un fatto deve provarlo; in materia tributaria la giurisprudenza coordina questo principio con esigenze probatorie specifiche: l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve provare la fonte legittima della detrazione
Massime di principio
- l'onere di provare che una fattura si riferisce a un'operazione inesistente grava sull'Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti
- la regolarità formale delle scritture contabili e la dimostrazione dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare la legittimità della detrazione quando siano facilmente falsificabili
- descrizioni fattuali estremamente generiche nelle fatture (es. "lavorazioni eseguite per nostro ordine e conto") rappresentano un elemento sintomatico importante ai fini della contestazione
- la qualifica del fornitore come "evasore totale" o l'emersione di elementi che dimostrino l'assenza di reale struttura economica del prestatore rafforzano l'ipotesi di operazioni inesistenti
- in situazioni analoghe il contribuente deve conservare e produrre elementi di supporto probatorio concreti e specifici (contratti, ordini, ddt, documentazione di esecuzione delle prestazioni, corrispondenza, prove bancarie riconducibili all'effettiva esecuzione) per dimostrare la fonte legittima della detrazione
- l'Amministrazione, prima di disconoscere la detrazione, dovrebbe raccogliere e indicare chiaramente gli elementi di fatto e gli indici che giustificano la contestazione, così da consentire al contribuente di contrastarli efficacemente
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